F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/FAIANO DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 25 del 28.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/FAIANO DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 28.10.1999) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 25 del 28 ottobre 1999, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Fatano avverso il risultato della gara Giffonese/Faiano del 26.9.1999, valida per il Campionato di Promozione, infliggeva all'U.S. GiHonese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, avendo schierato in campo il calciatore Santaniello Giuseppe, colpito da squalifica mai scontata, comminata nel Campionato di Attività Mista 1998/99, allorché militava nella S.C. Audax Salerno. Avverso questa decisione propone appello l'U.S. Giffonese, deducendo che la disposizione transitoria in base alla quale era stata sancita la perdita della gara era in netto contrasto con le norme generali contenute nelle Carte Federali e che vi era stata buona fede da parte della società nell'impiego del calciatore. Chiedeva, pertanto, la convalida del risultato acquisito sul campo. L'appello è infondato. II calciatore Giuseppe Santaniello, classe 1981, tesserato nella stagione sportiva 1998/99 per la S.C. Audax Salerno, deteneva a suo carico una giornata di squalifica maturata nel Campionato di Attività Mista 1998/99 in relazione alla gara Audax/Spes del 17.4.1999; lo stesso, è stato trasferito nella stagione in corso all'U.S. GiMonese e. pertanto, in base al disposto dall'art. 12 n. 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza. La Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della L.N.D., pubblicata in allegato al Com. Uff. n. 1 del 2 luglio 1999 della Lega medesima, richiamata nella decisione impugnata, non è affatto in contrasto con la disposizione contenuta nella predetta norma del Codice di Giustizia Sportiva, ma è semplicemente esplicativa del principio ivi fissato, con la precisazione dei vari casi di esecuzione delle sanzioni, in relazione al mutamento di status e di società dei calciatori. Nel caso in esame, il calciatore Santaniello, pur non avendo mai scontato la squalifica inflittagli nella stagione precedente, è stato schierato dell'U.S. Giffonese in occasione della gara Giffonese/Faiano del 26.9.1999 e tale irregolarità comporta la sanzione sportiva correttamente inflitta da primo giudice. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Giffonese di Giffoni Valle Piana (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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