F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE FERRANTE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA VERONA/TORINO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 3.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE FERRANTE MARCO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN
RELAZIONE ALLA GARA VERONA/TORINO DEL 21.11.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 217 del
3.12.1999)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per tre giornate
effettive di gara il calciatore Ferrante Marco perché, nel corso della gara Verona/Torino del
21.11.1999, al 44° del primo tempo, in azione di giunco, colpiva con una gomitata sul viso un
calciatore avversario, cagionando la rottura di un dente (Coni. Uff. n. 201 del 23 novembre 1999).
La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dal
calciatore Ferrante. (Coni. Uff. n. 217 del 3 dicembre 1999).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore Ferrante,
chiedendo la riduzione ad una sola giornata della squalifica irrogata
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le argomentazioni del ricorrente, intese a dimostrare l'involontarietà dell'atto e la mancanza
di conseguenze lesive per l'avversario, infatti, non trovano riscontro negli atti ufficiali, nè offrono
una prova adeguata rispetto a quanto già esaminato in prime cure.
Quanto al richiamo a decisioni assunte in presunte analoghe circostanze, si osserva che tale
richiamo a precedenti decisioni è irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente
valutata, nell'impossibilità di stabilire un confronto tra episodi diversi, ognuno dei quali presenta
proprie caratteristiche e connotazioni.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Ferrante
Marco e ordina l'incameramento della tassa versata.
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