F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.500.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/BATTIPAGLIESE DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff n. 73/C del 70.77.7999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE
DELL'AMMENDA DI L. 3.500.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA
MESSINA PELORO/BATTIPAGLIESE DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff n. 73/C del 70.77.7999)
II rapporto arbitrale concernente la gara Messina Peloro/Battipagliese del 77.70.7999,
valevole per il Campionato Nazionale di Serie C/2 e, in particolare. il referto reso dall'Assistente
dell'Arbitro. Orazio Fichera, pongono in risalto gravi episodi antisportivi verificatisi nel corso del
secondo tempo della gara; l'Assistente dell'Arbitro veniva ripetutamente colpito con sputi alle
gambe ed alla testa da sostenitori della squadra locale e veniva sfiorato dal lancio di un contenitore
di cartone pieno d'acqua; il rapporto dell'Arbitro segnala, inoltre, di aver dovuto iniziare con ritardo
la gara per far rimuovere numerosi rotoli di carta lanciati in campo dai sostenitori del Messina
Peloro.
In ragione di questi episodi, certificati dagli atti ufficiali di gara, il Giudice Sportivo presso
la Lega Professionisti Serie C ha comminato alla Società F.C. Messina Peloro la sanzione
dell'ammenda di lire 3.500.000 (Coni. UH. n. 55/C del 20 ottobre 1999); la sanzione è stata
confermata dalla competente Commissione Disciplinare con la deliberazione citata in epigrafe.
L'appello presentato dinanzi a questa C.A.F. dal F.C. Messina Peloro (reiterando,
sostanzialmente, motivazioni già addotte in secondo grado) non contesta la ricostruzione dei fatti
desumibile dal rapporto arbitrale, ma invoca, come principale motivazione delle proprie richieste, la
"particolare` condizione dello stadio di Messina, nel quale °il pubblico ò immediatamente a contatto
con gli assistenti arbitrali ; sicché l'episodio pi0 grave degli sputi e del lancio del cartone d'acqua
verso l'Assistente sarebbero solo manifestazioni del "libero sfogo" di un gruppo sparuto di ragazzini
maleducati; in ragione di queste circostanze e di queste argomentazioni il ricorrente chiede la
riduzione della sanzione dell'ammenda.
Le motivazioni recate dall'appello non appaiono persuasive. La serietà degli episodi posti a
base del rapporto arbitrale non può essere giustificata con riguardo alle caratteristiche del campo di
giunco, né ricondotta a irrilevanti arieggiamenti di "maleducazione". L'accoglimento di queste
motivazioni indurrebbe le società e i loro sostenitori, in un ambito molto vasto di campi di giunco,
soprattutto nei tornei minori, ad assumere, come scarsamente rilevanti, atteggiamenti che devono, al
contrario, essere soppesati dagli Organi di giustizia sportiva nel loro oggettivo rilievo.
Resta, quindi, provata l'entità degli episodi accertati dagli atti ufficiali di gara ed appare
congruamente motivata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione
Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Messina
Peloro di Messina e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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