F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. SOCCER 2000 SANTO SPIRITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOCCER 2000 SANTO SPIRITO/MODUGNO DEL 26.9.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 79 del 10.17.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. SOCCER 2000 SANTO SPIRITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOCCER 2000 SANTO SPIRITO/MODUGNO DEL 26.9.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 79 del 10.17.1999) All'esito della gara Soccer 2000 Santo Spirito/Modugno, disputata il 29.9.7999 nelI'ambito del Campionato Allievi Regionali e terminata col punteggio di 2 a 7, I'U.S. Modugno proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Cafagna Giovanni, tesserato anche per la stessa U.S. Modugno. II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica accoglieva il reclamo e per l'effetto infliggeva all'A.S.C. Soccer 2000 Santo Spirito le sanzioni della perdita della gara suindicata col punteggio di 0 a 2 e dell'ammenda di lire 200.000; infliggeva altresì al calciatore Cafagna la squalifica fino a tutto il 10.12.1999 e a Buonpensiere Nicola, quale dirigente accompagnatore ufficiale, l'inibizione a tutto il 31 .3.2000. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S.C. Soccer 2000 Santo Spirito invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L'appello è fondato. Ed invero il tesseramento del calciatore Cafagna Giovanni risulta effettuato in data antecedente a quella del preteso tesseramento con l'U.S. Modugno. Stima pertanto la C.A.F. di dover annullare l'impugnata delibera, e di dover ripristinare il risultato conseguito in campo dalle due squadre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S.C. Soccer 2000 Santo Spirito di Bari, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 a 7 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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