F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRULA SPORTIVA CARIATESE DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 33 de129.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRULA SPORTIVA CARIATESE DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 33 de129.10.1999) La Sportiva Cariatese ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 29 ottobre 1999, con la quale é stato dichiarato inammissibile il ricorso della stessa Cariatese relativo alla regolarità della gara Nuova Acr/La Sportiva Cariatese del 29.10.1999. La Commissione Disciplinare ha infatti ritenuto irrituale l'invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte, in quanto effettuato ad indirizzo errato, diverso da quello pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria Risulta dagli atti che la ricorrente ha utilizzato, per il tempestivo invio di copia dei motivi, l'indirizzo indicato nella distinta di gara dalla S.S. Nuova Acri che l'ha regolarmente ricevuto in data 18.10.1999 come risulta dalla cartolina di ricevimento esibita dalla ricorrente. Conseguentemente deve ritenersi che la S.S. Nuova Acri è stata messa tempestivamente a conoscenza del reclamo per cui é insussistente il motivo che ha determinato la declaratoria di inammissibilità da parte dei primi giudici. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto da La Sportiva Cariatese di Cariati Marina (Cosenza), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilrtà, l'impugnata delibera, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Corrrtato Regionale Calabria per l'esame di merito del reclamo 8.10.1999 proposto da La Sportiva Cariatese avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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