F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2000 INFLITTA AL CALCIATORE DI LORETO CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37 del 17.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2000 INFLITTA AL CALCIATORE DI LORETO CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 37 del 17.12.1999) La società Civitavecchia Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel C.U. n. 37 del 17 dicembre 1999, con la quale, in accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta dal 31.3.2000 al 29.2.2000 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Loreto Cristiano dal Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale per atto di violenza ai danni dell'Arbitro della gara Civitavecchia/Sangimignano Sport del 28.17.1999 (Comi. Uff. n. 42 del 1° dicembre 1999). Sostiene la ricorrente che il fatto ascritto al Di Loreto non è certo posto che nell'occasione un capannello di calciatori circondava l'Arbitro e che, comunque, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla entità del fatto, peraltro minimizzata dallo stesso Arbitro nel suo referto. Ritiene questa Commissione che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, l'episodio del quale il Di Loreto si é reso protagonista risulta provato senza ombra di dubbio sulla scorta di quanto riferito dal Direttore di gara che, sostenendone la finalità esclusivamente intimidatoria, sembra aver voluto ridimensionare il fatto per non aggravare la posizione del calciatore. Per quel che riguarda la misura della sanzione, va rilevato che essa è già stata ridotta dalla Commissione Disciplinare in misura congrua rispetto alla oggettiva gravità del fatto, per cui non appare suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Civitavecchia Calcio di Civitavecchia (Roma) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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