F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. C.U.L.M.V. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.L.M.V/ANNI SO DEL 25.9.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 19 del 25.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. C.U.L.M.V. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
C.U.L.M.V/ANNI SO DEL 25.9.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE
PELLEGRINI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.11.1999)
Con atto del 16.10.1999 il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva alla
competente Commissione Disciplinare Turco Sergio, Presidente della società Anni 50 di Genova,
Pellegrini Luca, calciatore, e la società Anni 50, accusando il primo di avere utilizzato nel corso
delle gare del Campionato di 1° Categoria C.U.L.M.V./Anni 50, del 25.9.1999, Anni 50/Cosmos
USVE 1913 del 2.10.1999 e Nuova S. Fruttuoso/Anni 50 del 9.10.1999 il calciatore Pellegrini Luca
in posizione irregolare di tesseramento; il calciatore stesso di doppio tesseramento e la società Anni
50 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente.
L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 1999,
infliggeva a Turco Sergio e a Pellegrini Luca la sanzione dell'ammonizione e alla società Anni 50
l'ammenda di lire 300.000, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2
per la partita Anni 50/Cosmos USVE 1913 del 2.10.1999 e la penalizzazione di un punto in
classifica per la gara C.U.L.M.V./Anni 50 del 25.9.1999.
Propone appello la società G.S. C.U.L.M.V. di Genova, invocando, per la gara
C.U.L.M.V./Anni 50 del 25.9.1999, l'assegnazione dell'incontro "a tavolino".
II reclamo é inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e perché si riferisce
ad una irregolarità per la quale già all'atto del deferimento, era decorso il termine ex art. 37 C.G.S.
per la proponibilità dell'istanza.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come in epigrafe proposto dal
G.S. C.U.L.M.V. di Genova e dispone l'incameramento della tassa versata.
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