F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TERNATESE/BESNATESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
TERNATESE/BESNATESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999)
L'A.C. Besnatese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 20 del 2
dicembre 1999, con la quale decidendo in ordine al suo reclamo contro le sanzioni irrogate dal
Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Varese (Com. Uff. n. 8 del 14 ottobre 1999) in
relazione alla gara Ternatese /Besnatese del 3.10.1999, tra I'altro, lo dichiarava inammissibile per
quanto concerneva la sanzione della squalifica per n. 2 gare del calciatore Francesconi Gabriele, lo
rigettava con riferimento alle sanzioni della squalifica fino al 6.2.2000 del calciatore Sirsi Daniele, e
dell'ammenda di L. 250.000 ad essa società, nonché riduceva dal 5.3.2000 a tutto il 6.2.2000 la
sanzione della squalifica del calciatore Capaldo Salvatore.
Ricorre ora l'appellante ritenendo ingiusta ed errata la squalifica del Francesconi ed
eccessive le altre sanzioni.
II ricorso è inammissibile.
La disciplina dettata dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in materia di ammissibilità di reclami a
questa C.A.F., per quanto attiene alla disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale
Dilettanti, reca un elenco tassativo dei casi in cui è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello
Federale. Queste indicazioni tassative non includono le fattispecie in oggetto (squalifiche inferiori a
mesi 12 e ammenda).
Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d)
C.G.S. l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Besnatese di Besnate (Varese) e dispone
l'incameramento della tassa versata.
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