F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TERNATESE/BESNATESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TERNATESE/BESNATESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999) L'A.C. Besnatese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 20 del 2 dicembre 1999, con la quale decidendo in ordine al suo reclamo contro le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Varese (Com. Uff. n. 8 del 14 ottobre 1999) in relazione alla gara Ternatese /Besnatese del 3.10.1999, tra I'altro, lo dichiarava inammissibile per quanto concerneva la sanzione della squalifica per n. 2 gare del calciatore Francesconi Gabriele, lo rigettava con riferimento alle sanzioni della squalifica fino al 6.2.2000 del calciatore Sirsi Daniele, e dell'ammenda di L. 250.000 ad essa società, nonché riduceva dal 5.3.2000 a tutto il 6.2.2000 la sanzione della squalifica del calciatore Capaldo Salvatore. Ricorre ora l'appellante ritenendo ingiusta ed errata la squalifica del Francesconi ed eccessive le altre sanzioni. II ricorso è inammissibile. La disciplina dettata dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in materia di ammissibilità di reclami a questa C.A.F., per quanto attiene alla disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, reca un elenco tassativo dei casi in cui è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale. Queste indicazioni tassative non includono le fattispecie in oggetto (squalifiche inferiori a mesi 12 e ammenda). Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Besnatese di Besnate (Varese) e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it