F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. RINASCITA SANGIUSEPPESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALNUOVO/RINASCITA SANGIUSEPPESE DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. RINASCITA SANGIUSEPPESE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CASALNUOVO/RINASCITA SANGIUSEPPESE DEL 26.9.1999 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del
18.11.1999)
L'A.S. Rinascita Sangiuseppese proponeva reclamo avverso la regolarità della gara disputata
il 26.9.1999 con I'U.C. Casalnuovo, valida per il Campionato di Promozione del Comitato
Regionale Campania, assumendo che nella squadra avversaria aveva partecipato all'incontro il
calciatore Quagliuolo Aniello in posizione irregolare perché squalificato.
La competente Commissione Disciplinare rigettava il reclamo avendo ritenuto che il
Quagliuolo, squalificato per infrazione commessa in gara del Campionato di Attività Mista (Com.
Uff. n. 87 dell'11.05.99) doveva scontare la punizione in detto Campionato, cui aveva titolo a
partecipare rientrando nei limiti di età prescritti (Com. Uff. n. 32 del 18 novembre 1999).
Contro tale delibera l'A.S. Rinascita Sangiuseppese ha avanzato appello a questa C.A.F..
Secondo l'appellante sarebbe ingiusto, o quanto meno contraddittorio, consentire l'utilizzazione in
gara ufficiale, sia pure di diverso Campionato, di un calciatore sottoposto a squalifica, trattandosi
pur sempre di manifestazioni organizzate dalla medesima istituzione, cioè la F.I.G.C.; si aggiunge
che in casi analoghi a quello di cui ci si occupa la Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania avrebbe assunto decisioni opposte a quella oggetto dell'impugnazione.
L'appello è infondato.
Le norme regolamentari (art. 12 nn. 3 e 6 C.G.S.) non offrono possibilità di equivoco: il
calciatore Quagliuolo rientrava nei limiti di età per la partecipazione al Campionato di Attività
Mista e, pertanto, doveva scontare la giornata di squalifica inflittagli al termine della scorsa stagione
sportiva nella prima gara di detto Campionato; ne consegue che era consentita la sua partecipazione
all'incontro del 26.9.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione.
Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa relativa.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Rinascita
Sangiuseppese di Palma Campania (Napoli) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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