F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. VENANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.11.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LORECCHIO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 21 de125.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. VENANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.11.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LORECCHIO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 21 de125.11.1999) La gara S. Venanzo/Vasas Valnerina, valevole per il Campionato Regionale di 2a Categoria, disputata il 21.10.1999, veniva sospesa al 44' del 1 ° tempo perché l'arbitro non era più in grado di dirigerla, essendo stato colpito all'emitorace da una forte gomitata da parte del capitano della squadra del S. Venanzo, Lorecchio Salvatore. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, valutate le circostanze indicate dall'arbitro nel suo rapporto, infliggeva, con il Comunicato Uffciale n. 76 in data 5 11.1999, alla società S. Venanzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché squalificava fino al 6.11.2002 il calciatore Lorecchio Salvatore. Avverso tale delibera, l'A.S. S. Venanzo proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, sostenendo che non era vero che il Lorecchio aveva colpito l'Arbitro, ma che invece si era limitato ad allontanare i propri compagni che avevano attorniato l'Arbitro stesso per protestare e contestare a seguito della espulsione decretata nei confronti di un compagno di squadra. La Commissione respingeva tale reclamo ritenendo provato, dal referto arbitrale e dal successivo supplemento richiesto all'Arbitro, il fatto violento commesso dal Lorecchio, che aveva causato la sospensione della gara. Tale decisione, pubblicata nel Comitato Ufficiale n. 21 in data 25 novembre 1999, è stata impugnata innanzi a questa Commissione d'Appello Federale, dall'A.S. S Venanzo, che riproponeva i motivi addotti in primo grado. L'impugnata decisione non merita censura. L'assunto difensivo costituisce un maldestro tentativo di contestare le risultanze degli atti ufficiali con una versione interessata di parte. II referto di gara con una precisa e convincente relazione descrive la deprecabile azione del Lorecchio, confermata dal successivo chiarimento dato dall'Arbitro alla Commissione Disciplinare con il richiesto supplemento di referto. II calciatore portatosi presso il Direttore di gara, protestando con espressioni volgari ed ingiuriose perché contestava una sua decisione, lo colpiva con una violenta gomitata al costato destro. L'Arbitro, sia per il forte dolore, sia per l'affanno provocatogli dal colpo, non era più in grado di continuare a dirigere la gara; veniva assistito da un medico della guardia medica, prontamente chiamato ed intervenuto, e che dopo le prime cure lo indirizzava al pronto soccorso dell'Ospedale ocale ove gli diagnosticavano un trauma all'emitorace destro con prognosi di otto giorni. La società reclamante lamenta che il giudizio dei primi giudici si è basato esclusivamente sui dati che emergono dal resoconto dell'Arbitro, senza valutare gli elementi oggettivi, da essa prospettati. II ricorso non merita accoglimento. Nonostante anni di consolidata giurisprudenza viene ancora oggi posta in discussione la disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.) che indica il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova, non contestabile da mere affermazioni di parte, a meno che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la rispondenza alla realtà della percezione dei fatti riferiti dall'Arbitro e gli eventuali dubbi debbono essere però ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni, lacune, incongruenze o vizi di illogicità. Tutto ciò non risulta dall'esame dei documenti ufficiali esaminati ed il reclamo, pertanto, non merita accoglimento. La tassa versata deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. S. Venanzo di San Venanzo (Terni) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it