F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA’ ANNI 50 AVVERSO DECISIONI IN MERITO A GARE DIVERSE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA' ANNI 50 AVVERSO DECISIONI IN MERITO A GARE DIVERSE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1999) Con atto del 16.10.1999 il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva alla competente Commissione Disciplinare, Turco Sergio, Presidente della società Anni 50 di Genova, Pellegrini Luca, calciatore, e la società Anni 50, accusando il primo di avere utilizzato nel corso delle gare del Campionato di 1° Categoria C.U.L.M.V/Anni 50, del 25.9.1999, Anni 50/Cosmov USVE 1913 del 2.10.1999 e Nuova S. Fruttuoso/Anni 50 del 9.10.1999 il calciatore Pellegrini Luca in posizione irregolare di tesseramento; il calciatore stesso di doppio tesseramento e la società Anni 50 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 1999, infliggeva a Turco Sergio e a Pellegrini Luca la sanzione dell'ammonizione, e alla società Anni 50 l'ammenda di lire 300.000, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 per la partita Anni 50/Cosmos USVE 1913 del 2.10.1999 e la penalizzazione di un punto in classifica per la gara C.U.L.M.V/Anni 50 del 25.9.1999. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la Società Anni 50, invocando la revoca dell'impugnata delibera o quanto meno la riduzione delle sanzioni inflitte. Risulta agli atti che al momento della partecipazione alle gare C.U.L.M.V./Anni 50 del25.9.1999 e Anni 50/Cosmos USVE 1913 del 2.10.1999 il calciatore Pellegrini Luca si trovava in posizione irregolare per avere inoltrato la richiesta di tesseramento per la società Anni 50 non corredata del transfert previsto necessariamente per i calciatori provenienti, come il Pellegrini, da Federazione estera. L'impugnata delibera è pertanto incensurabile. Le sanzioni inflitte appaiono altresì insuscettibili di riduzione. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società Anni 50 di Genova e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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