F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C – RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GRAVELLONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL CALCIATORE CARPINELLO LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. GRAVELLONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA AL CALCIATORE CARPINELLO LORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999) II rapporto del Direttore di gara concernente l'incontro del Campionato di 3° Categoria Gravellonese/Bremese del 7.11.1999 riferisce di un grave episodio di violenza veriticatosi al termine della gara; mentre era in atto una aggressione verbale di un dirigente della U.S. Gravellonese verso l'Arbitro, si avvicinava il calciatore Carpinella Lorenzo che, afferrata la bandierina del calcio d'angolo, nonostante il tentativo del Direttore di gara di sottrarsi lo colpiva con un colpo definito (negli stessi atti ufficiali di gara)" violento e tempestivo". L'Arbitro, colpito alla nuca, assistito per circa trenta minuti con le cure del caso, riportava un ematoma alla regione occipitale destra guaribile in pochi giorni. II rapporto ufficiale individua con sicurezza nel Carpinella (che pure, dopo aver colpito l'Arbitro, era scappato negli spogliatoi) come il responsabile della grave aggressione. L'appello dall'U.S. Gravellonese dinanzi a questa C.A.F. ripropone i motivi di gravame già prospettati con il reclamo dinanzi la Commissione Disciplinare, la quale aveva confermato (Com. Uff. n. 20 del 2 dicembre 1999) la sanzione inflitta al calciatore Carpinella Lorenzo dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pavia (squalifica fino al 7.11.2004 - Com. UH. n. 11 dell'11 novembre 1999). II ricorso costruisce l'episodio dell'aggressione all'Arbitro come un fatto accidentale; si sarebbe trattato di "un gesto di stizza" del calciatore, che colpendo la bandierina, avrebbe, involontariamente, provocato una traiettoria tale da colpire il Direttore di gara. II ricorso si diffonde, poi, in non persuasive e divaganti valutazioni sulla credibilità personale dell'Arbitro che appaiono, comunque, non pertinenti rispetto ai fatti oggetto del giudizio. Esaminati gli atti di causa appare insussistente ogni dubbio circa la portata dell'episodio così come ricostruito dall'Arbitro nel referto gara. In particolare nel referto resta con chiarezza accertato che il Carpinella ha afferrato la bandierina del calcio d'angolo ed ha colpito volontariamente e ripetutamente l'Arbitro. Sulla scorta quindi della ricostruzione proposta dagli atti ufficiali, la C.A.F. ritiene la sanzione inflitta commisurata in modo equo alla gravità del fatto e non suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla U.S. Gravellonese di Gravellona Lomellina (Pavia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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