F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. BOHELLI BRUNALDO, PER CONTO DEL FIGLIO LORENZO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2000 INFLITTA A OUEST’ ULTIMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2′ Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1 999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. BOHELLI BRUNALDO, PER CONTO DEL FIGLIO LORENZO,
AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2000 INFLITTA A OUEST'
ULTIMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2' Grado presso il Comitato Regionale Toscana del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1 999)
II Sig. Bonelli Brunaldo, quale esercente Ia patria potestà nel tiglio minore Bonelli Lorenzo,
ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 19
del 25 novembre 1999, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica fino al 30.9.2000
inflitta al suddetto calciatore (Com. Uff. n. 9 del 6 ottobre 1999), dal Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di Pistoia, per atti di violenza nei confronti dell'Arbitro della gara P.S.B.
Pistoia/Margine Coperta del 2.10.1999.
II ricorso è inammissibile, poiché sottoscritto dall'esercente la patria potestà e non anche dal
diretto interessato, ai sensi dell'art. 23 n. t C.G.S. e, ad abundantiam, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett.
d/d1 C.G.S., trattandosi di sanzione inferiore a mesi 12.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Sig.
Bonelli Brunaldo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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