F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SANGEHHARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/CAMALDOLI DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 34 del 25.0 .1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SANGEHHARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/CAMALDOLI DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 del 25.0 .1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 20 del 7 ottobre 1999, in relazione alla gara Sangennarese/Camaldoli del 3.t0.1999, valevole per il Campionato Promozione, infliggeva all'A.C. Sangennarese al sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2, non avendo questa ottemperato all'obbligo di impiegare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dall'1.1.1981 e almeno uno nato dall'1.1.1980, contravvenendo tosi alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 12.7.1999. La Commissione Disciplinare, decidendo sul ricorso presentato dalla A.C. Sangennarese, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 25 novembre 1999, confermava la decisione del primo giudice. Avverso quest'ultima decisione propone reclamo la stessa A C. Sangennarese, deducendo che la squadra era rimasta in campo con un solo giocatore nato dopo il t981 per un periodo ristretto di tempo (circa cinque minuti) e che l'irregolarità doveva ritenersi irrilevante ai fini dell'esito della gara. L'appello è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita Sangennarese/Camaldoli, la squadra di casa é restata in campo con un solo giocatore nato dall' 1.1.1981 in poi, in violazione della normativa, pubblicata sul C.U. n. 1 del 12.7.199g del Comitato Regionale Campania e valevole per la stagione sportiva 1999/2000, che fa obbligo alle Società di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, almeno due giocatori nati dall'1.1.1981 ed almeno uno nato dall'1.1.1980. È questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare "comunque e per luna la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1981, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con un solo giocatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede infatti limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito dalla gara. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. San gennarese di Cercola (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it