F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA BISENTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISEHTUBARISCIANO DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 24 del 25.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA BISENTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISEHTUBARISCIANO DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.11.1999) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 24 del 25 novembre 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, esaminando il reclamo sporto dalla Pol. Barisciano avverso la regolarità della gara Bisenti/Barisciano, disputatasi il 17.70.t999 per il Campionato di 1 e Categoria, accertava che al 37° del 2° tempo la Pol. Bisanti sostitutiva l'unico calciatore nato nel 1980, terminando quindi la partita in una formazione che non rispettava l'obbligo di schierare almeno un calciatore nato in tale anno, e quindi infliggeva alla società medesima la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la Pol. Bisanti, la quale sosteneva di avere bensì sostituito il calciatore Di Muzio (cl. 1980), ma di avere nell'immediatezza operato una seconda sostituzione, facendo entrare il calciatore De Febis (cl. 1982), rispettando quindi la normativa vigente al riguardo. Invero, il giunco era rimasto sospeso, per le contestazioni rivolte all'Arbitro dalla panchina della squadra avversaria, fra il 37° minuto (sostituzione del Di Muzio) e il 39° (ingresso del secondo sostituto); quindi non era rispondente al vero affermare che sussistesse la violazione addebitata, tono essendo avvenuto a giunco fermo. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata delibera. Osserva la C.A.F. che, nel supplemento di rapporto da lui reso alla Commissione Disciplinare (che, pur citandolo nella sua decisione, non pare averne tenuto alcun conto), l'Arbitro convalida lo svolgimento dei fatti descritto dall'appellante, confermando cioé che la prima sostituzione avvenne al 37° minuto e la seconda al 39°, ma anche che il giunco era rimasto interrotto per quei due minuti di intervallo, a causa dell'episodio riferito dalla stessa Pol. Bisanti. È ceno quindi che con la prima sostituzione usci un calciatore nato nel 1900 e con la seconda entró uno nato nel 1982; e poiché, al di là dell'aspetto formale, il giunco non si svolse nel frattempo, appare sostanzialmente esatto concludere che non vi fu violazione addebitata alla società appellante, visto che questa schierò, per il giunco effettivo, una squadra rispettosa della normativa sull'età dei calciatori partecipanti a gare dilettantistiche. La delibera impugnata deve dunque essere annullata, ripristinandosi il risultato della gara acquisito sul campo. Va restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Bisanti di Bisenti (Teramo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4-0 consegu'rto in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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