F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MODICAAIRONE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 4 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASSARI ANGELO IN POSIZlONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.29 del 25.Ott.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MODICAAIRONE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 4 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MASSARI ANGELO IN POSIZlONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.29 del 25.Ott.1999) A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, la Commissione Disciplinare - con delibera pubblicata nel C.U. n. 29 del 25 novembre 1999 - avendo accertato che la A.S. Modica Airone aveva impiegato in quattro gare di campionato il calciatore Massari Angelo, in posizione irregolare di tesseramento, fra l'altro le infliggeva la punizione sportiva, ex art. 7 C.G.S.. Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Modica Airone, sostenendo di avere tesserato il Massari in data 28.8.1999, avendo avuto assicurazione dalla società di provenienza che il medesimo era stato svincolato, a seguito di rinuncia alla disputa del campionato di competenza. Con inattesa comunicazione da parte dell'Ufficio Tesseramento, datata 5.11.1999, l'appellante aveva appreso che, alla data suddetta, il Massari era ancora vincolato colla società originaria; provvedeva, dunque, a ritesserarlo il 6.11.1999. In forza della propria buona fede, l'appellante instava acchè la delibera fosse revocata, facendo in particolare presente che la partecipazione del Massari alla gara contro il Circolo Lentini (disputata il 7.11.1999) era assolutamente regolare. In ogni caso, poiché nessuna delle società avversarie aveva chiesto l'applicazione dall'art. 7 C.G.S. in proprio favore, dovevano essere confermati tutti i risultati acquisiti sul campo. Ciò premesso, osserva la C.A.F che dall'esame degli atti si evince come il Massari tosse inizialmente tesserato per il G.S. C.R. Pro Scicli e che questa avesse rinunciato alla disputa del Campionato di competenza; 1.9.1999 veniva comunicato alla società stessa ed agli Organismi federali interessati, che era disposto lo svincolo di autorità dei calciatori, previsto dell'art. 110 n. 1 N.O.I.F, a cura dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; svincolo che avveniva il 7.9.1999, ovvero in data successiva al tesseramento del Massari per l'attuale appellante. Non v'è dunque dubbio che - al di là dell'asserita buona fede della società interessata, della quale non v'è ragione di dubitare, ma che, evidentemente, non ne scrimina la condotta se non a8ro incauta - il Massari non fosse legittimato a partecipare a gare avvenute prima della regolarizzazione della sua posizione di tesseramento. Ciò vale, alla stregua della argomentazioni svolte dalla stessa A.S. Modica Airone, per quelle del 26.9.1999 (contro Libertas Rari Nantes), del 3.10.t999 (contro Cassibile), del 10.10.1999 (contro Avola). Diversa è la situazione della gara contro il Circolo Lentini, emergendo dagli atti che la posizione di tesseramento del calciatore in questione venne regolarizzata il 6.11.1999 e quindi prima della disputa della gara stessa (avvenuta, come si é già detto, il giomo successivo). In parziale riforma della decisione impugnata deve dunque ripristinarsi il risultato acquisito sul campo in occasione di tale gara. La tassa reclamo va restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Modica Airone di Ragusa, annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva alla società appellante la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Modica Airone/Circolo Lentini del 7.11 .1999, ripristinando il risultato di t-0 conseguito in campo, e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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