F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. LUCENTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA, A1 SENSI DELL’ART- 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE FABRETTO IVANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D – Riunione del 21.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. LUCENTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA, A1 SENSI DELL'ART- 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE FABRETTO IVANO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 21.10.1999) II Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta. con decisione comunicata il 2.7.1999, respingeva la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., avanzata dal calciatore Fabretto Ivano nei confronti della Società A.C. Lucento, con la motivazione che il calciatore aveva preso pane a quattro gare ufficiali del Campionato di Promozione 199A/99. La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 8/D – Riunione del 21.10.1999, accogliendo il reclamo proposto dal Fabretto, ritenendo che l'impiego del calciatore nei soli minuti finali di quattro gare, a campionato ormai avviato, doveva ritenersi strumentale al mantenimento solo formale del vincolo, disponeva lo svincolo del Fabretto Ivano dall'AO. Lucento ex art.t09 N.O.I.F.. Avverso tale decisione propone appello l'A.C. Lucento, deducendo, in fatto, che il calciatore aveva mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, non prendendo parte alle sedute di allenamento e ritardando volutamente il suo ingresso in campo e, in diritto, che I'art. t 09 N.O.I.F. non prevede alcun limite temporale circa l'utilizzo dei calciatori nel corso delle previste quattro gare alle quali questi devono prendere parte. II gravame è infondato. La previsione di svincolo per inattività, contenuta nell'art. 109 delle N.O.I.F., pur non precisando formalmente i limiti di utilizzo dei calciatori, deve tuttavia essere interpretata secondo le sue effettive finalità che sono quelle, da una pane, di scongiurare l'inerzia agonistica e, dall'altra, di evitare la sopravvivenza di un vincolo mantenuto in essere soHanto formalmente e a scopo meramente strumentale. Nel caso in specie, risulta dagli atti che il Fabretto è stato impiegato dalla sua Società di appartenenza soltanto in quattro gare casalinghe, a campionato ormai avviato e soltanto per pochi minuti finali. Queste circostanze denotano una chiara finalità strumentale per mantenere in vita il vincolo soltanto formalmente e vanrficare il diritto del calciatore allo svincolo. In ordine, poi, al preteso atteggiamento ostruzionistico del calciatore, che sarebbe consistito nell'aver evitato gli allenamenti e nell'aver ritardato artificiosamente il proprio ingresso in campo, la reclamante non ha fornito alcun elemento obiettivo di riscontro, nè ha fornito la prova documentale di contestazioni in proposito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Lucento di Torino e dispone l'incameramento della tassa versata
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