F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. LUCENTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA, A1 SENSI DELL’ART- 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE FABRETTO IVANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D – Riunione del 21.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. LUCENTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO
PER INATTIVITA, A1 SENSI DELL'ART- 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE FABRETTO
IVANO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 21.10.1999)
II Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta. con decisione comunicata il 2.7.1999,
respingeva la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., avanzata dal calciatore
Fabretto Ivano nei confronti della Società A.C. Lucento, con la motivazione che il calciatore aveva
preso pane a quattro gare ufficiali del Campionato di Promozione 199A/99. La Commissione
Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 8/D – Riunione del 21.10.1999, accogliendo il
reclamo proposto dal Fabretto, ritenendo che l'impiego del calciatore nei soli minuti finali di quattro
gare, a campionato ormai avviato, doveva ritenersi strumentale al mantenimento solo formale del
vincolo, disponeva lo svincolo del Fabretto Ivano dall'AO. Lucento ex art.t09 N.O.I.F..
Avverso tale decisione propone appello l'A.C. Lucento, deducendo, in fatto, che il calciatore
aveva mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, non prendendo parte alle sedute di allenamento
e ritardando volutamente il suo ingresso in campo e, in diritto, che I'art. t 09 N.O.I.F. non prevede
alcun limite temporale circa l'utilizzo dei calciatori nel corso delle previste quattro gare alle quali
questi devono prendere parte.
II gravame è infondato.
La previsione di svincolo per inattività, contenuta nell'art. 109 delle N.O.I.F., pur non
precisando formalmente i limiti di utilizzo dei calciatori, deve tuttavia essere interpretata secondo le
sue effettive finalità che sono quelle, da una pane, di scongiurare l'inerzia agonistica e, dall'altra, di
evitare la sopravvivenza di un vincolo mantenuto in essere soHanto formalmente e a scopo
meramente strumentale.
Nel caso in specie, risulta dagli atti che il Fabretto è stato impiegato dalla sua Società di
appartenenza soltanto in quattro gare casalinghe, a campionato ormai avviato e soltanto per pochi
minuti finali. Queste circostanze denotano una chiara finalità strumentale per mantenere in vita il
vincolo soltanto formalmente e vanrficare il diritto del calciatore allo svincolo.
In ordine, poi, al preteso atteggiamento ostruzionistico del calciatore, che sarebbe consistito
nell'aver evitato gli allenamenti e nell'aver ritardato artificiosamente il proprio ingresso in campo, la
reclamante non ha fornito alcun elemento obiettivo di riscontro, nè ha fornito la prova documentale
di contestazioni in proposito.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Lucento di
Torino e dispone l'incameramento della tassa versata
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