F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. COLBUCCARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLBUCCARO/PIEVEBOVIGLIANA DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 20 del 25.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. COLBUCCARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
COLBUCCARO/PIEVEBOVIGLIANA DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 25.11.1999)
L'arbitro della gara Colbuccaro/Pievebovigliana, in programma il 24.10.1999 nell'ambito del
Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Marche, riferiva nel proprio rapporto che
durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo l'Assistente di parte delI'Arbitro, tale Lucarelli
Sandro, tesserato per la società Pievebovigliana, era entrato nel suo spogliatoio per segnalargli la
mancanza della Forza Pubblica e di una unità di pronto soccorso, ma anche per invitarlo, con fare
minaccioso, a non lasciarsi intimidire nel prosieguo dell'incontro; che, per quanto accaduto, egli non
si era più sentito in condizione di continuare a dirigere l'incontro con la necessaria serenità ed aveva
sospeso la gara.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 15 del 28 ottobre 1999, squalificava il Lucarelli fino al 25.11.t999 e disponeva la ripetizione
della gara
La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare adita dalla
Polisportiva Colbuccaro (Com. Uff. n. 20 del 25 novembre 1999).
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale quest'ultima società, invocando
l'aggiudicazione dell'incontro "a tavolino'.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero, si come hanno rilevato giustamente i primi giudici, nella specie il comportamento
tenuto dal Direttore di gara non fu conforme alla previsione regolamentare, in quanto non vi era
alcun pregiudizio in ordine all'incolumità dello stesso, né sussistevano fattori oggettivi tali da
impedirgli di continuare a dirigere l'incontro in piena indipendenza di giudzio.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Colbuccaro di
Colbuccaro (Macerata) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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