F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. A.R.P.J. OSTIENSE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.R.P.J. OSTIENSE 200O/CIRCOLO VITA NOVA C.B. DEL 7.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 70.72.7999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. A.R.P.J. OSTIENSE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA A.R.P.J. OSTIENSE 200O/CIRCOLO VITA NOVA C.B. DEL 7.11.1999 (Delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 70.72.7999)
L'A S. A.R.P.J. Ostiense 2000 ha inoltrato appello a questa C.A.F chiedendo l'annullamento
della decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 20 del 10 dicembre 1999, con la quale, in merito
alla gara del Campionato Giovanissimi Arpj Ostiense/Circoto Vita Nova C.B. del 7.11.1999,
ritenuta irregolare la posizione del calciatore Gloriani Davide, infliggeva, tra I'altro, alla Società
appellante la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara medesima, accogliendo tosi il reclamo
proposto dal Circolo Vita Nova C.B.
Riferisce l'appellante che l'organo giudicante ha ritenuto irregolare la posizione del
calciatore Gloriani Davide, in quanto squalificato per una giornata, a seguito dell'espulsione dal
campo nella precedente gara del 31 .10.1999, Morena/Arpj Ostiense, senza tuttavia tener conto che
lo stesso aveva già scontato detta squalifica nella gara di recupero Arpj Ostiense/Romana Gas del
4.11.1999 valevole sempre per il Campionato Giovanissimi.
II motivo del ricorso è fondato, in quanto, risulta dagli atti che la squadra di appartenenza
del Gloriani ha disputato una gara di recupero il 4.11.1999., alla quale il Gloriani stesso non ha
partecipato, scontando tosi la giornata di squalifica e risultando quindi in posizione regolare nella
gara in contestazione.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto con ripristino del risultato del campo.
Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.S.
A.R.P.J. Ostiense 2000 di Roma, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 - 0
conseguito in campo nella suindicata gara Dispone la restituzione della tassa versata.
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