F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOMARINO/SAN MARTINO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 29 del 2.12.t999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAMPOMARINO/SAN MARTINO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 29 del 2.12.t999)
L'U.S. San Martino proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Molise lamentando l'indebito utilizzo da parte dell'A.S. Campomarino nella gara
disputata il 23.10.1999 di sei calciatori fuoriquota, in luogo dei 4 consentiti.
II gravame veniva rigettato dall'organo adito, secondo il quale la norma limitante Pirrr piego
di calciatori fuoriquota doveva interpretarsi nel senso che non ne era consentito l'utilizzo
contemporaneo di più di quattro, mentre era possibile operare sostituzioni per effetto della quali tale
limite, come si era verificato in quella gara, non risultasse superato.
Contro tale decisione l'U.S. San Martino si è appellata a questa C.A.F. reiterando le argomentazioni
già sviluppate in prime cure.
Osserva il Collegio in via preliminare trattarsi di reclamo che investe la regolarità di
svolgimento della gara, rientrante quindi nella competenza del Giudice Sportivo, secondo le
modalità e i termini stabiliti dell'art. 1 B C.G.S..
Poichè il reclamo è stato invece proposto ad organo incompetente, quale la Commissione
Disciplinare, se ne deve rilevare la inammissibilità con il conseguente annullamento della decisione
impugnata senza rinvio ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F decidendo sull'appello come innanzi proposto dell'U.S. San
Martino di San Martino in Pensilis (Campobasso), annulla senza rinvio. ai sensi dall'art. 27 n. 5
C.G.S.. l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo 27.10.1999 dall'U.S. San Martino
dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise avverso la regolarità
della suindicata gara. Ordina l'incameramento della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOMARINO/SAN MARTINO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 29 del 2.12.t999)"