F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 BIS COMMA 2 E 6 COMMA3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VARESE/CREMONESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 102/C dell’8.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 BIS COMMA 2 E 6 COMMA3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VARESE/CREMONESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 102/C dell'8.12.1999) La Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, irrogava alla società F.C. Varese l'ammenda di L. 5.000.000, per violazione dell'art. 62 bis comma 2 ed art. 6 comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 62 comma 2 delle N.O.I.F., perché alcuni sostenitori della società, in occasione della gara del Campionato di Serie C1 Varese/Cremonese disputata il 3.10.1999, esponeva striscioni portanti scritte incitanti alla violenza, simboli ed emblemi nazisti, quali "blood honour" (sangue ed onore), "siegel heil" (salvezza e vittoria), "front" segnata con croce celtica. Inoltre, erano stati lanciati in campo mortaretti senta arrecare danni a persone e cose. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 102 dell'8 dicembre 1999, il F.C. Varese ha reclamato a questa Commissione d' Appello Federale ed ha esposto di avere sempre svolto opera di prevenzione dei fatti violenti, nonché di ogni fenomeno inneggiante alla violenza o alla discriminazione razziale. Inoltre, l'esposizione degli striscioni era stata tollerata dalle Forze dell'Ordine pubblico, convinti di potere più agevolmente controllare la situazione. L'esplosione dei mortaretti non poteva considerarsi un episodio di violenza, piuttosto una manifestazione festosa e di esultanza. Inoltre, la reclamante opponeva che essa poteva essere ritenuta responsabile del comportamento dei suoi sostenitori solo se vi fosse la prova della violazione dell'art. 6 bis n.1 C.G.S., per avere intrattenuto rapporti di sostegno economico, finanziario od altra utilità con gruppi organizzati. Le suddette argomentazioni non giustificano la società, la quale é sempre responsabile dei fatti violenti dei suoi sostenitori, indipendentemente dall'osservanza del divieto di intrattenere rapporti di sostegno con i propri sostenitori, di cui al riferimento della reclamante. La disposizione che dichiara la società sportiva responsabile dell'esposizione di striscioni, oggetto dell'attuale contestazione, non à collegata alla precedente, non essendo ad essa conseguenziale. La prima è fondata sulla necessità di evitare le frequenti manifestazioni di intolleranza dei tifosi mediante l'incentivazione ad una maggiore ed effettiva tutela dell'ordine pubblico da parte delle società, indipendentemente dall'eventuale violenza commessa dai suoi sostenitori. La seconda ha per scopo di evitare episodi incivili di incitamento alla violenza o all'odio razziale e la responsabilità della società non viene meno anche se essa abbia osservato l'obbligo suddetto. Tale interpretazione appare esatta se si considera che le due ipotesi sono contenute in due distinte disposizioni, aventi oggetto diverso, come si è detto. Va, inoltre, osservato che il lancio di oggetti in campo é anch'esso espressione di violenza per la potenzialità di arrecare danno alle persone e alle cose, danni che non potrebbero essere esclusi anche in caso di esultanza per la vittoria della propria squadra o per altri motivi festosi. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Varese di Varese e dispone l'incameramento della relativa tassa
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