F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ U.S. POGGIARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES POGGIARDO/FIAMMA MONTERONI DEL 13.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL' U.S. POGGIARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAMPIONATO JUNIORES POGGIARDO/FIAMMA MONTERONI DEL 13.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20
del 16.12.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regione Puglia, respingendo il reclamo proposto
dalla Fiamma Sportiva Monteroni avverso l'omologazione della gara Poggiardo/Monteroni del
13.11.1999, valida per il Campionato Regionale Juniores, confermava il risultato conseguito sul
campo di 8-0 in favore della Società Poggiardo.
Avverso questa decisione ricorreva l'A.C. Fiamma Sportiva Monteroni, lamentando che l'
U.S. Poggiardo aveva impiegato nella gara in oggetto cinque calciatori "fuori quota" in violazione
delle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 20 del 16 dicembre 1999,
accogliendo il reclamo, infliggeva all'U.S. Poggiardo la punizione sportiva di perdita della gara con
il risultato di 0 - 2.
Contro quest'ultima decisione ricorreva l'U.S. Poggiardo, deducendo a motivi che la
squadra, anche a seguito delle sostituzioni avvenute nel secondo tempo, aveva sempre impiegato
soltanto quattro calciatori fuori quota.
L'appello è fondato e va accolto.
Dagli atti ufficiali di gara emerge chiaramente che l'U.S. Poggiardo, nel corso della gara non
ha mai impiegato contemporaneamente più di quattro calciatori fuori quota, in conformità alle
disposizioni di cui al Comunicato n. 1, per la stagione sportiva 1999/2000, della Lega Nazionale
Dilettanti. In effetti la Società Poggiardo, al 25° del secondo tempo ha sostituito un calciatore fuori
quota n. 14 con un calciatore juniores (il n. 18), lasciando quindi inalterato in campo il numero di
calciatori fuori quota.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S.
Poggiardo di Poggiardo (Lecce), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 8-0
conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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