F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA/S. FLORIANO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 20 del 24.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
AMBROSIANA/S. FLORIANO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 20 del 24.11.1999)
Dall'esame del rapporto dell'Arbitro della gara Ambrosiana/S. Floriana, disputata il
7.11.1999 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Veneto, il Giudice
Sportivo presso detto Comitato rilevava che la squadra ospitante aveva effettuazione la sostituzione
di quattro calciatori, in luogo dei tre consentiti, e pertanto deliberava di infliggere a carico della
Polisportiva Ambrosiana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre
l'ammenda di L. 100.000 (C.U. n. 18 del 10 novembre 1999).
Tale decisione trovava conferma da parte della Commissione Disciplinare, investita del
ricorso proposto dalla società punita (C.U. n. 20 del 24 novembre 1999).
Questa si è rivolta alla C.A.F, ribadendo di avere fatto solo tre sostituzioni di propri
calciatori e attribuendo a errore dell'Arbitro la segnalazione di una quarta sostituzione, in realtà mai
avvenuta; l'appellante conclude con la richiesta di revoca della decisione impugnata, prospettando
altresì, in via subordinata, il ricorso all'Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in ordine alle
sostituzioni effettuate dalle due squadre.
L'appello non può trovare accoglimento.
II rapporto dell'Arbitro non lascia adito a dubbi sul numero delle sostituzioni compiute dalla
Polisportiva Ambrosiana: di ognuna viene riportato il minuto del primo o secondo tempo, con a
fianco numero di maglia e cognome tanto del calciatore uscito che di quello subentrato.
Va altresì notato che a seguito del reclamo avanzato contro la decisione del Giudice
Sportivo, la Commissione Disciplinare si é fatta scrupolo di convocare l'Arbitro per chiarimenti e
anche in quella sede il Direttore di gara ha confermato senza dubbi o tentennamenti quanto già
risultava dal referto.
Non è dunque possibile contrastare le risultanze degli atti ufficiali, che sono precise,
univoche e non contraddittorie e alle quali per espressa norma regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.) è
attribuito valore di fonte di prova privilegiata.
II gravame deve, pertanto, essere respinto, con la conseguente perdita della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol.
Ambrosiana di Trebaseleghe (Padova) e dispone l'incameramento della tassa versata
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