F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C – RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTRENSE GROTTE DI CASTRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CASTRENSE GROTTE DI CASTRO/ASTREA DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 43 del 4.1 .2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CASTRENSE GROTTE DI CASTRO AVVERSO DECISIONI
SEGUITO GARA CASTRENSE GROTTE DI CASTRO/ASTREA DEL 19.12.1999 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 43 del 4.1
.2000)
L'U.S. Castrense Grotte di Castro ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del
14 gennaio 2000, con la quale in rigetto del suo reclamo venivano confermate le sanzioni irrogate
dal Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, di cui al C.U. n. 57
del 22 dicembre 1999, in relazione alla gara Castrense Grotte di Castro/Astrea del 19.12.1999
(squalifica per n. 4 giornate effettive del campo di giuoco; inibizione fino al 31.5.2000 del Sig.
Ranucci Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale, e squalifica per numero due gare effettive del
calciatore Lazzerini Gabriele).
La società appellante contesta l'eccessività delle sanzioni irrogate rispetto alla reale portata
dei fatti, così come riferiti dal Direttore di gara nel proprio referto, dei quali fornisce una propria
versione.
II ricorso non merita accoglimento.
Ed invero, a fronte del referto del Direttore di gara e dei suoi Assistenti, che, come noto,
costituisce fonte di prova privilegiata, la società oppone mere allegazioni difensive non idonee a
scalfire in alcun modo l'attendibilità dei fatti e degli atti di violenza posti in essere, così come
descritti dagli Ufficiali di gara, per i quali non può esservi quindi dubbio alcuno circa la loro
obiettiva sussistenza e gravità.
Le sanzioni comminate appaiono pertanto congrue e non suscettibili di riduzione alcuna.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Castrense Grotte di
Castro di Grotte di Castro (Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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