F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PAGANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO EBOLITANA/PAGANESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 35 del 10.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PAGANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO EBOLITANA/PAGANESE DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 35 del 10.12.1999) La società Paganese Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionali Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 35 del 10 dicembre 1999, in merito all'omologazione della gara Pro Ebolitana /Paganese del 3.10.1999. L'appello è inammissibile. Ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., i motivi del reclamo devono essere inviati entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione della copia degli atti ufficiali. Nel caso in specie gli atti ufficiali sono stati ricevuti dalla Società Paganese Calcio il 23.12.1999, come risulta dalla ricevuta della cartolina di ritorno in atti, mentre il ricorso e i contestuali motivi di reclamo sono stati spediti il 4.1 .2000, oltre il termine di cui al citato art. 27 n. 2 lett. a). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come innanzi proposto dalla Paganese Calcio di Pagani (Salerno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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