F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA’ SECAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMINI QUARTU/SECAM DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 23 del 23.12.7999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETA' SECAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMINI QUARTU/SECAM DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 23 del 23.12.7999) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, sulla base di reclamo della Polisportiva Flumini Ouartu, ha inflitto alla Società Secam la sanzione sportiva della perdita per 0 - 2 della gara Flumini Ouartu/Secam del 20.11.1999, in quanto sarebbe stato schierato in campo irregolarmente il calciatore Defraia Massimo, squalificato per una gara effettiva. L'appello interposto, dinanzi a questa Commissione Federale, dalla società Secam sottolinea le peculiari circostanze nelle quale si era venuta a collocare la squalifica del calciatore Defraia, in virtù delle quali, suddetta squalifica, pur comminatagli, non sarebbe stata da considerare efficace ed operante in occasione della data della gara Flumini Ouartu/Secam disputata il 20.11 . 1999. Sulla base degli atti ufficiali emerge che la squalifica al Defraia per una giornata, comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna era stata riportata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 9.11.1999 e in conseguenza di tale provvedimento la società Secam non inseriva il calciatore Defraia Massimo nella lista dei calciatori per la gara immediatamente successiva Secam/Veritas del 12.11.1999. Successivamente, essendo stata, di fatto, sospesa la gara Secam/Veritas, il Giudice Sportivo dichiarava la gara stessa "in attesa di omologazione per consentire al Giudice Sportivo di attingere ulteriori chiarimenti" in ordine alle ragioni poste a base della sospensione di quella competizione (Errata-corrige di cui al Supplemento al Comunicato Ufficiale n. 8 pubblicato il 18.11.1999). La riserva di ulteriore pronuncia in merito all'omologazione o all'annullamento della suddetta gara del 12.11.1999 veniva sciolta con la pronuncia del Giudice Sportivo, che disponeva la ripetizione della gara Secam/Veritas, intervenuta con il Comunicato Ufficiale n. 9 del 23.11.1999. È giurisprudenza costante degli Organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, di questa C.A.F., la regola generale in virtù della quale l'efficacia e l'esecutività delle sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva si lega necessariamente (all'infuori dei casi espressamente disciplinati di automaticità delle sanzioni) alla data della pubblicazione dei relativi provvedimenti sui comunicati ufficiali di competenza degli stessi Organi di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie di cui è causa, alla data del 20.11.1999, in cui si è disputata la gara Flumini Ouartu/Secam, quest'ultima società non poteva conoscere l'esito della definitiva valutazione del Giudice Sportivo, in ordine alla precedente gara del 12 novembre, potendosi, così, ritenere che la squalifica del Defraia, se la gara fosse stata omologata, sarebbe stata da ritenere scontata, come prescritto, nella prima gara effettiva susseguente al provvedimento di squalifica. Correttamente, pertanto, dinanzi alla descritta successione nel tempo dei provvedimenti degli Organi della Giustizia Sportiva, la società Secam ha provveduto a far scontare la squalifica del calciatore Defraia nella gara del 26 novembre, immediatamente successiva rispetto alla decisione del Giudice Sportivo che, disponendo la ripetizione della gara del 12 novembre, rendeva evidente che la giornata di squalifica non era stata ancora scontata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla società Secam di Quartu Sant'Elena (Cagliari), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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