F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.P. BORORE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA BORO RE/OLLOLAI DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 10.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.P. BORORE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA BORO RE/OLLOLAI DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 10.12.1999) A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale per la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con deliberazione riportata nel Com. Uff. n.20 del 70 dicembre 1999, adottava le seguenti sanzioni nei confronti di tesserati della U.P. Borore: - squalifica sino al 30.6.2000 per il calciatore Salis Alessandro e l'allenatore Pintus Antonio; - inibizione sino alla stessa data per il Presidente Spanu Salvatore e il dirigente Rosa Marcello. Alla società, incolpata della violazione di cui all'art. 6, commi 7 e 2, veniva inflitta la penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nel campionato in corso. Contro la decisione dell'U.P. Borore ha proposto appello a questa C.A.F, con atto sottoscritto da persona che si qualifica °Dirigente - cassiere e afferma di essere stato delegato "per la firma e la rappresentanza della squadra . Rileva il Collegio in via preliminare, senza cioè scendere all'esame del merito, che il ricorso è inammissibile. Come pìù volte è stato affermato da questo Organo di giustizia sportiva, i reclami sporti nell'interesse di una società possono essere sottoscritti dal Presidente, quale organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza; in quest'ultimo caso il soggetto delegato che sottoscriva un atto ufficiale, quale il reclamo, deve sempre indicare, contestualmente alla sottoscrizione, gli estremi della delega o allegare la stessa all'atto sottoscritto. In mancanza di tale indicazione e/o allegazione, la sottoscrizione deve essere considerata del tutto improduttiva di effetti per la società, con la conseguenza, ove si tratti di reclamo inoltrato ad Organo della Disciplina Sportiva, che se ne deve dichiarare la inammissibilità. Tale è la conclusione alla quale si deve pervenire nel presente caso in quanto, come si è detto, l'atto di impugnazione risulta inoltrato da persona non legittimata a rappresentare la società. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dall'U.P. Borore di Borore (Nuoro) ed ordina incamerarsi la relativa tassa
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