F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ATLETICO SIRIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS FRECONIA/ATLETICO SIRIGNANO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 42 del 16.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. ATLETICO SIRIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA BOYS FRECONIA/ATLETICO SIRIGNANO DEL 7.11.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 42 del
16.12.1999)
L'U.S. Atletico Sirignano ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 42 del 16.12.1999, con la
quale in accoglimento del reclamo dell'A.S. Boys Freconia, le veniva inflitta la punizione sportiva
di perdita per 0-2 della gara Boys Freconia/Atletico Sirignano del 7.11.1999, a seguito della
partecipazione del calciatore Napolitano Raffaele in posizione irregolare.
La ricorrente eccepisce, pregiudizialmente, l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Boys
Freconia inoltrato alla Commissione Disciplinare in data 15.11.1999, in quanto non risulta inviata
copia del reclamo stesso ad essa controparte.
Rileva questo Collegio, sulla scorta degli atti ufficiali, che la doglianza della società
appellante è fondata ed esonera questa Commissione dall'esame dei motivi di merito, ai sensi del
disposto dell'art.27 n.5 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'U.S.
Atletico Sirignano di Sirignano (Avellino), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.,
l'impugnata delibera, stante l'inammissibilità del reclamo inoltrato in data 15.11.1999 dalla società
Boys Freconia alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara,
ripristinandone, altresì, il risultato di 0-5 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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