F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ATLETICO SIRIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS FRECONIA/ATLETICO SIRIGNANO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 42 del 16.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ATLETICO SIRIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS FRECONIA/ATLETICO SIRIGNANO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 42 del 16.12.1999) L'U.S. Atletico Sirignano ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 42 del 16.12.1999, con la quale in accoglimento del reclamo dell'A.S. Boys Freconia, le veniva inflitta la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Boys Freconia/Atletico Sirignano del 7.11.1999, a seguito della partecipazione del calciatore Napolitano Raffaele in posizione irregolare. La ricorrente eccepisce, pregiudizialmente, l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Boys Freconia inoltrato alla Commissione Disciplinare in data 15.11.1999, in quanto non risulta inviata copia del reclamo stesso ad essa controparte. Rileva questo Collegio, sulla scorta degli atti ufficiali, che la doglianza della società appellante è fondata ed esonera questa Commissione dall'esame dei motivi di merito, ai sensi del disposto dell'art.27 n.5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'U.S. Atletico Sirignano di Sirignano (Avellino), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, stante l'inammissibilità del reclamo inoltrato in data 15.11.1999 dalla società Boys Freconia alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara, ripristinandone, altresì, il risultato di 0-5 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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