F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. SPORTING FINALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMAGGIORE/SPORTING FINALE DEL 14.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 16.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA A.S. SPORTING FINALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTEMAGGIORE/SPORTING FINALE DEL 14.11.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 16.12.1999)
All'esito della gara Montemaggiore/Sporting Finale, disputata il 14.11.1999 nell'ambito del
Campionato di 2' Categoria del Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 2 a 1, il
Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevava che la società Montemaggiore, nell'operare le
sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 1° del secondo tempo sino alla fine della gara solo due
calciatori "giovani' anziché gli almeno tre previsti dalla normativa ex Com. Uff. n. t del 2.7.1999
della Lega Nazionale Dilettanti, e infliggeva pertanto, a quella società, ai sensi degli artt.. 34 bis
delle N.O.I.F., 37 comma 1 del Regolamento della L.N.D. e 7 C.G.S., la punizione sportiva della
perdita dell'incontro col punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 28 del 17 novembre 1999).
Tale decisione veniva però riformata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia, che, su reclamo dell'A.S. Montemaggiore, revocava l'inflitta sanzione e
disponeva la ripetizione della gara (Com. Uff. n. 32 del 16 dicembre 1999).
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Sporting Finale, chiedendo il
ripristino della delibera del Giudice Sportivo.
La C.A.F ritiene che l'appello sia fondato.
Ed invero l'impugnata decisione desume elementi di irregolarità da alcune correzioni
apportate dall'Arbitro allo statino di fine gara in possesso dell'A.S. Montemaggiore. Senonché tali
correzioni non riguardano affatto l'impiego, si come contestato, dei calciatori "giovanî', e non
creano alcuna incertezza sull'acclarata infrazione.
Stima pertanto la C.A.F. di dovere annullare la gravata decisione e di dover ripristinare la delibera
di primo grado.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S.
Sporting Finale di Pollina (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice
Sportivo che infliggeva all'A.S. Montemaggiore la punizione sportiva di perdita per 0-2 della
suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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