F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. PETRIOLESE S. MARCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/PETRIOLESE S. MARCO DEL 6.11.1999 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. PETRIOLESE S. MARCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/PETRIOLESE S. MARCO DEL 6.11.1999 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999) All'esito della gara Folgore/Petriolese S. Marco, disputata il 6 .11.1999 nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, Girone C, del Comitato Regionale Marche, terminata con il punteggio di 1 a 0, il competente Giudice Sportivo infliggeva alla Pol. Folgore la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica, ex art. 7 comma 1 C.G.S., confermando il risultato acquisito sul campo, in quanto, al 47° minuto del secondo tempo, il massaggiatore della Folgore aveva colpito il calciatore della Petriolese, Ciccioli Massimo, che doveva abbandonare il terreno di giunco, e la stessa Petriolese doveva giocare i restanti 6 minuti in inferiorità numerica, avendo già provveduto a tutte le sostituzioni consentite (Coni. UH. n. 18 novembre 1999). Avverso tale decisione la Pol. Petriolese S. Marco proponeva rituale reclamo, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara da parte della Pol. Folgore, ai sensi del combinato disposto dei commi t e 4, lett. b), dall'art. 7 C.G.S.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre i999, accoglieva il reclamo, disponendo la ripetizione della gara. Avverso tale decisione ha proposto appello la Pol. Petriolese S. Marco, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino' della partita. II gravame A fondato e, pertanto, deve essere accolto. Occorre, infatti, ribadire il principio che la disposizione di cui all'art.. 7, comma t, C.G.S., nel porre a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva ogni fatto o situazione che abbia comunque impedito la regolare effettuazione della gara, enuncia un principio di ordine generale e di applicazione illimitata. Spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo. Nel caso di specie non vi à dubbio che il comportamento di un tesserato, quale è il massaggiatore, possa generare una responsabilità oggettiva in capo alla società. Si deve, inoltre, rilevare come l'assenza di un calciatore per fatti ascrivibili alla società avversaria e non derivanti da un incidente di giunco, nell' impossibilità di sostituire il calciatore stesso, per un periodo di sei minuti, in costanza di un punteggio di 1 a 0, abbia determinato una decisiva influenza sul regolare svolgimento della gara e provocato un danno sportivo ingiusto alla società ricorrente, la quale ha visto, tosi, ledere il proprio diritto di schierare in campo la migliore formazione. Per i supposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Petriolese S. Marco di Petriolo (Macerata), annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, infliggendo alla Pol. Folgore la punizione sportiva di perdita per 0- 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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