F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VAllANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VAZZANESE/PARAVATI CALCIO DEL 31.10.1999 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 48 del 14.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VAllANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VAZZANESE/PARAVATI CALCIO DEL 31.10.1999 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 48 del 14.12.1999) Come emerge dal rapporto di gara l'Arbitro, nel corso della gara Vazzanesa/Paravati Calcio, valevole per il Campionato di 2a Categoria, Girone F, disputata il 31.10.1999, ha assunto la decisione, rientrante nella propria discrezionalità tecnico-sportiva, di espellere 4 calciatori della S.S. Vazzanese, anche se in effetti - come riferito dall'Arbitro stesso riusciva a notificare il provvedimento ad uno solo dei calciatori in questione, essendo impedito "perché accerchiato e minacciato da tutti i calciatori della S. S. Vazzanese', a seguito della mancata concessione di una rete dal momento che l'Arbitro riteneva essere stata colpita la traversa e che non tosse stata superata la linea di porta. Dal momento che era già stato espulso un altro calciatore, a seguito di precedente decisione arbitrale, il Direttore di gara doveva constatare che la S.S. Vazzanese era rimasta con sei calciatori e, quindi, al di sotto del numero minimo necessario (Regola 3 del giuoco del calcio – Decisione F.I.G.C.) per la regolarità della gara; pertanto ne decretava la sospensione al 35° del 2° tempo. II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia, in accoglimento del reclamo della S.S. Vazzanese, considerato che "... non si erano effettivamente creati i presupposti per ritenere la gara conclusa in quanto il direttore di gara poteva avvalersi della collaborazione della Forza Pubblica, presente in campo e dei dirigenti della Soc. Vazzanese;', ne disponeva la ripetizione (C.U. n. 20 del 10 novembre 1999). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del reclamo della Società Paravati Calcio, considerato "che la S.S. Vazzanese deve ritenersi oggettivamente responsabile per i tatti commessi dai propri tesserati che hanno impedito il regolare svolgimento della gara irrogava alla S.S. Vazzanese la punizione sportiva di perdita della gara per 0 - 2 (Com. Uff. n. 48 del 14 dicembre 1999). Le motivazioni dell'appello proposto dalla S.S. Vazzanese davanti a questa Commissione Federale contestano due elemento - la regolarità delle espulsioni in quanto l'Arbitro non ha seguito le regole, concernenti la notifica ai calciatori interessati o al capitano dei provvedimenti di ammonizione ed espulsione; - la circostanza che, nel contesto come ricostruito dalla ricorrente, l'Arbitro, avvalendosi eventualmente anche delle Forze dell'Ordine presenti, avrebbe potuto determinare la insussistenza di condizioni di pericolo e intimidazione tali da impedire la regolare continuazione della gara. Sulla base degli atti ufficiali emerge, tuttavia, che l'Arbitro si é trovato nella impossibilità di notificare i provvedimenti disciplinari assunti "perché immediatamente accerchiato e minacciato da tutti i calciatori della Vazzanese. L'appello non può trovare accoglimento. Ed invero per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilità di continuare la gara in condizioni di regolarità si deve osservare che nella fattispecie concreta la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle espulsioni decise, dei calciatori di una delle due squadre (appunto la S.S. Vazzanese) ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del giunco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante, nel caso in esame, la valutazione discrezionale avente ad oggetto l'accertamento della possibilità di evitare le condizioni di pericolo che rendono non proponibile la continuazione della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Vazzanese di Vazzano (Vibo Valentia) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it