F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PESSAHO CON BORNAGO AVVERSO DECISIONI IN MERITO GARA NON DISPUTATA PESSANO CON BORNAGO/ANDICE COLOGNO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. PESSAHO CON BORNAGO AVVERSO DECISIONI IN MERITO GARA NON DISPUTATA PESSANO CON BORNAGO/ANDICE COLOGNO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999) II 7.11.1999, nell'ambito del Campionato di 2a Categoria, Girone I, del Comitato Regionale Lombardia, l'Arbitro dichiarava non disputabile la gara Pessano con Bornago/Andice Cologno, per mancata segnatura del terreno di giunco. II competente Giudice Sportivo deliberava, quindi, di mandare a ripetere la gara a cura del Comitato Provinciale di Monza (Com. Uff. n. 14 del 25 novembre 1999). II F.C. Andice Cologno proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, la gara non aveva potuto avere luogo in quanto la società ospitante aveva provveduto in modo insufficiente alla segnatura del terreno di giunco e chiedeva, pertanto, che venisse deliberata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 all'U.S. Pessano con Bornago ex art. 7, punto t, C.G.S.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 29 dicembre 1999, accoglieva il reclamo, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 all'U.S. Passano con Bornago, nonché I'ammenda di L. 150.000. Avverso la predetta decisione propone appello l'U.S. Passano con Bornago chiedendo l'annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara. II gravame è infondato. A norma della Regola 5 del Regolamento di giunco del calcio si prevede che le decisioni dell'Arbitro "... per questioni di fatto relative al giunco sono inappellabili per quanto concerne il risultato della gara. Nella stessa Regola, alla lettera d), si afferma il potere discrezionale "... di interrompere il giunco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche, dell'intrusione di estranei o per altre cause...". Nel caso di specie l'Arbitro, constatato che la società ospitante non era riuscita a provvedere alla segnatura delle linee, decretava non disputabile la gara Pessano con Bornago/Andice Cologno. Tale decisione appare insindacabile da questa Commissione. Quanto, invece, alla irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino ai sensi dall'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, si osserva che l'art. 60, punto 2, delle N.O.I.F. prevede che "l'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi'. In proposito risulta dal referto arbitrale come l'Arbitro abbia coerentemente operato. Per ì suesposti motivi la C.A.F, respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Passano con Bornago di Pessano con Bornago (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata
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