F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PESSAHO CON BORNAGO AVVERSO DECISIONI IN MERITO GARA NON DISPUTATA PESSANO CON BORNAGO/ANDICE COLOGNO DEL 7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PESSAHO CON BORNAGO AVVERSO DECISIONI IN MERITO
GARA NON DISPUTATA PESSANO CON BORNAGO/ANDICE COLOGNO DEL
7.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-
Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999)
II 7.11.1999, nell'ambito del Campionato di 2a Categoria, Girone I, del Comitato Regionale
Lombardia, l'Arbitro dichiarava non disputabile la gara Pessano con Bornago/Andice Cologno, per
mancata segnatura del terreno di giunco.
II competente Giudice Sportivo deliberava, quindi, di mandare a ripetere la gara a cura del
Comitato Provinciale di Monza (Com. Uff. n. 14 del 25 novembre 1999).
II F.C. Andice Cologno proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, la gara non
aveva potuto avere luogo in quanto la società ospitante aveva provveduto in modo insufficiente alla
segnatura del terreno di giunco e chiedeva, pertanto, che venisse deliberata la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-2 all'U.S. Pessano con Bornago ex art. 7, punto t,
C.G.S..
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del
29 dicembre 1999, accoglieva il reclamo, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-2 all'U.S. Passano con Bornago, nonché I'ammenda di L. 150.000.
Avverso la predetta decisione propone appello l'U.S. Passano con Bornago chiedendo
l'annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara.
II gravame è infondato.
A norma della Regola 5 del Regolamento di giunco del calcio si prevede che le decisioni
dell'Arbitro "... per questioni di fatto relative al giunco sono inappellabili per quanto concerne il
risultato della gara. Nella stessa Regola, alla lettera d), si afferma il potere discrezionale "... di
interrompere il giunco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara
ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche, dell'intrusione di
estranei o per altre cause...".
Nel caso di specie l'Arbitro, constatato che la società ospitante non era riuscita a provvedere
alla segnatura delle linee, decretava non disputabile la gara Pessano con Bornago/Andice Cologno.
Tale decisione appare insindacabile da questa Commissione.
Quanto, invece, alla irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino ai sensi
dall'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, si osserva che l'art. 60, punto 2, delle N.O.I.F.
prevede che "l'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora
fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei
calciatori indicati nei prescritti elenchi'. In proposito risulta dal referto arbitrale come l'Arbitro abbia
coerentemente operato.
Per ì suesposti motivi la C.A.F, respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Passano
con Bornago di Pessano con Bornago (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata
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