F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MONTE AHTICO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPADONE DEL CALCIATORE CIPRIANI RICCARDO IN POSRIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIeToscana- Com. Uff. n.23 del 7.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. MONTE AHTICO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE
PER PARTECIPADONE DEL CALCIATORE CIPRIANI RICCARDO IN POSRIONE
IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIeToscana-
Com. Uff. n.23 del 7.1.2000)
Con distinti reclami, la Pol. Roccastrada e I'A.S. C.S. Sassofortino, in relazione alle partite
Roccastrada/Monte Antico del 7.11.7999 e Monte Antico/Sassofortino del 14.11.1999, valide per il
Campionato di 3a Categoria, chiedevano alla Commissione Disciplinare l'applicazione nei confronti
del F.C. Monte Antico della sanzione di cui all'att. 7, comma 5, C.G.S., in quanto la stessa aveva
impiegato nelle due gare il calciatore Cipriani Riccardo in difetto di tesseramento.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 23 del 7 gennaio 2000, accogliendo i reclami, infliggeva al F.C. Monte
Antico la punizione sportiva della perdita delle gare sopra riportate con il punteggio di 0-2.
Ricorre contro questa decisione il F.C. Monte Antico, deducendo a motivi la mancata conoscenza
dei ricorsi presentati alla Commissione Disciplinare dalla Polisportiva Roccastrada e dalla A.S. C.S.
Sassofortino.
L'appello è fondato.
Ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le
motivazioni, dalle parti interessate, agli Organi competenti, nei termini fissati, a mezzo di lettera
raccomandata. Copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con
lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante
tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all'organo di giustizia.
Nel caso in specie, come risulta dagli atti del procedimento. i ricorsi presentati dalle società
Roccastrada e Sassofortino sono stati comunicati al F.C. Monte Antico con raccomandata A.R.
all'indirizzo di "Piazza Caffero - Monte Antico.
L'indirizzo deve ritenersi errato. Come si evince dal foglio di censimento 1999/2000
acquisito agli atti, l'indirizzo della Società Monte Antico per l'inoltro della corrispondenza risulta
essere "Podere Platina - Monte Antico, Civitella Paganico (GR).
La violazione del richiamato art. 23 n. 5 comporta una irregolare instaurazione del
contraddittorio e la conseguente nullità del procedimento di primo grado.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Monte
Antico di Civitella Paganico (Grosseto), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S.,
l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo in data 9.11.1999 della Pol. Roccastrada e di
quello in data 23.11 .1999 dell'A.S. C.S. Sassofortino proposti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana avverso la regolarità delle gare disputate rispettivamente il
7.11.1999 ed il 14.11 .1999 contro la società appellante. Dispone la restituzione della tassa versata.
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