F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. OSTIA MARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA MARE/ROMULEA DEL 2.12.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 28 del 5.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.S. OSTIA MARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA MARE/ROMULEA DEL 2.12.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 5.1.2000) L'A.S. Ostia Mare ha proposto reclamo a questa C.A.F, con raccomandata spedita in data 13.1.2000, avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 5 gennaio 2000, con la quale è stata inflitta a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara del Campionato Giovanissimi Ostia Mare/Romulea, disputata il 2.12.1999, con il punteggio di 0-2, per la posizione irregolare del guardalinee di parte, Sig. Cirillo Salvatore, il quale non risulta inserito nell'organico della società. II suddetto reclamo é inammissibile per la mancata osservanza del disposto dall'art. 27 n.2 lett a) C.G.S., nonché dall'art. 23 n. S C.G.S.. La prima norma autorizza le parti a inoltrare reclamo a questa Commissione d'Appello avverso le decisioni della Commissione Disciplinare e del Giudice Sportivo di 2° Grado entro il termine. perentorio, di 7 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera, che si intende impugnare. II secondo disposto obbliga la società ricorrente a trasmettere, entro lo stesso termine, copia dei motivi del reclamo alla controparte, che vi abbia interesse II reclamo della società Ostia Mare è stato trasmesso in data 13.1.2000, cioè oltre il termine prescritto, e copia di esso non è stata contestualmente inoltrata alla società controparte, S.S. Romulea La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ostia Mare di Roma ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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