F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SAMMARGHERITESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMARGHERITESE/VADO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria-Com. Uff n. 24 del 13.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. SAMMARGHERITESE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SAMMARGHERITESE/VADO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria-Com. Uff n. 24 del 13.1.2000)
All'esito della gara Sammargheritese/Nado, disputata il 21.11.1999 nell'ambito del
Campionato d'Eccellenza del Comitato Regionale Liguria e terminata col punteggio di 0 a 1,
l'Associazione Calcio Sammargheritese proponeva rituale reclamo, adducendo che l'Arbitro non
aveva consentito la partecipazione del calciatore Traverso Nicola pur essendo questi munito di
regolare documento di identificazione.
II Giudice Sportivo dell'indicato Comitato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 2
dicembre 1999, nell'accogliere il reclamo, disponeva la ripetizione dell'incontro. Tale decisione
veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare che,
adita dalla società Vado F.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 13 gennaio 2000,
omologava il risultato conseguito sul campo.
Propone appello l'A.C. Sammargheritese, rinnovando la sua richiesta di ripetizione della
partita.
II gravame è fondato.
Ed invero risulta agli atti che la reclamante ebbe a presentare al Direttore di gara, quale
documento di identificazione, il passaporto del padre del calciatore sul quale era apposta la
fotografia di Traverso Nicola con i relativi dati anagrafici, essendo il medesimo, all'epoca del
rilascio del documento stesso, minorenne.
L'esibito passaporto non comportava incertezze sull'identità del calciatore, e l'Arbitro,
nell'impedirne la partecipazione all'incontro, causò all'A.C. Sammargheritese una menomazione del
suo potenziale atletico.
Va pertanto disposta la ripetizione della gara attraverso il ripristino della decisione del
Giudice Sportivo.
Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.C.
Sammargheritese di Santa Margherita Ligure (Genova), annulla l'impugnata delibera ripristinando
quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina restituirsi la
tassa versata.
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