F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. AUDACE OSHAGO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUDACE OSNAGO/GES MONZA DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. AUDACE OSHAGO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUDACE OSNAGO/GES MONZA DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 in data 29 dicembre t 999, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Signor Vergani Claudio, Presidente della S.S. Audace Osnago, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato di Monza, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 2 dicembre 1999, con il quale era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'inibizione ai dirigenti Stucchi Alessandro (fino a13t.12.2000) Sanvito Riccardo (fino al 30.6.2003) ed allo stesso Vergani Claudio (tino al 31.12.2000) per comportamenti gravemente ingiuriosi, minacce e tentativo di aggressione in danno dell'Arbitro della gara di 2e Categoria Audace Osnago/G.E.S. Monza, disputata il 28.11.1999. L'inammissibilità era stata dichiarata in ossequio della disposizione dall'art. 7 n. 9 C.G.S., in base al quale i soggetti colpiti da provvedimento disciplinare non possono rappresentare la società nell'ambito federale. II Vice-Presidente della stessa società, Sig. Sanvito Angelo, ha adito questa Commissione d'Appello Federale chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni inflitte ai tre tesserati. Si osserva che la Commissione Disciplinare non ha esattamente applicato la norma regolamentare surrichiamata nei confronti dei dirigenti Sanvito Riccardo e Stucchi Alessandro, in quanto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo era stato sottoscritto dal Presidente, anch'egli inibito. L'attuale reclamo deve essere, pertanto, rigettato relativamente alla richiesta di riduzione per i due suddetti dirigenti. Gli atti, invece, devono essere rinviati alla Commissione Disciplinare per l'esame nel merito del reclamo ad essa proposto avverso la sanzione inflitta al Vergani Claudio, il quale era abilitato ad opporsi al provvedimento adottato in suo danno. Infatti, sarebbe illogico ritenere che il tesserato inibito quale Presidente di una società sportiva non possa opporsi al provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. In tal caso, infatti, egli ìj autorizzato per regolamento a proporre reclamo quale tesserato e non nella sua qualità di Presidente della società. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come innanzi proposto dalla S.S. Audace Osnago di Osnago (Bergamo), tosi provvede: - annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera nella parte concernente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2000 inflitta al Presidente, Vergani Claudio, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo in data 9.12.1999, sottoscritto dal Vergani medesimo, proposto dinanzi la Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti alla Commissione stessa per l'esame di merito. - respinge nel resto; - ordina la restituzione della tassa versata.
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