F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CLUB JUVENTUS JOHN CHARLES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTUS JOHN CHARLES/VIRTUS CARLENTINI DELL’11.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 20.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CLUB JUVENTUS JOHN CHARLES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTUS JOHN CHARLES/VIRTUS CARLENTINI DELL'11.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 20.1.2000) La S.S. Virtus Carlentini, con ricorso in data 16.10.1999, proponeva reclamo in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara Juventus John Charles /Virtus Carlentini dell'11.12.1999, deducendo che la Juventus John Charles aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Venditti Mauro, squalificato per una gara come da C.U. n. 14 dell'8.12.1999 del Comitato Provinciale di Siracusa. II Giudice Sportivo presso il detto Comitato Provinciale riteneva regolare la posizione del calciatore Venditti, in quanto la Società Club Juventus John Charles aveva ricevuto in data 6.12.1999 un telegramma del Comitato Provinciale con il quale le veniva comunicata la squalifica per una gara del calciatore, che non aveva quindi partecipato alla successiva partita dell'8.12.1999, e respingeva il reclamo della S.S. Virtus Carlentini (Com. Uff. n. 17 del 22 dicembre 1999). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, accogliendo il ricorso proposto dalla S.S. Virtus Carlentini, infliggeva alla società Club Juventus John Charles la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, al dirigente accompagnatore l'inibizione fino al 13.12.2000 e al calciatore Venditti una ulteriore giornata di squalifica. Rilevava la Commissione che il calciatore Venditti, in relazione alla precedente gara Juventus Club/Atletico S.Foca, era stato squalificato per una giornata per "proteste nei confronti dell'arbitro" e che la declaratoria era stata esattamente inclusa tra "i calciatori non espulsi dal campo" nel C.U. n. 14 dell'8.12.1999, pubblicato il successivo 9.12.1999. Avverso tale decisione ricorre la Società Club Juventus John Charles, deducendo che, ancorchè non si trattasse di squalifica automatica per espulsione, cast come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo, la squalifica del calciatore Venditti era stata comunque portata a sua conoscenza con il telegramma del Comitato Provinciale in data 6.12.7999 e non aveva pertanto schierato in campo lo stesso calciatore nella partita infrasettimanale dell'8.12.2000. Chiedeva pertanto la conferma del risultato acquisito sul campo e la revoca delle sanzioni inflitte. II reclamo è infondato e va rigettato. E' principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. Tale principio si fonda sul combinato disposto dall'art. 13, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 5 C.G.S., per cui le suddette forme si sostanziano o nella conoscenza presuntiva del comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo o, nei casi espressamente previsti, nella comunicazione diretta della decisione alle parti interessate Nel caso di squalifica di tesserati non è prevista dalle norme regolamentari alcuna forma di comunicazione diretta. L'art. 12 n. 2 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione (art. 36 comma 2°) e di quelli per i quali è prevista comunicazione diretta (art. 12, comma 11 ). Nel caso in specie il calciatore Venditti Mauro non era stato espulso dal campo, ma era stato squalificato dal Giudice Sportivo con sanzione pubblicata sul C.U. n. 14 dell'8.12.1999. Non poteva pertanto prendere parte alla gara dell'11.12.1999, mentre, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, poteva regolarmente partecipare alla gara dell'8.12. per effetto della non espulsione nella partita precedente. La decorrenza della sanzione dalla data del comunicato ufficiale non può essere derogata neppure dalla comunicazione inviata dal Comitato competente - nel caso in esame dal telegramma in data 6.12.1999 del Comitato Provinciale di Siracusa -. L'invio del telegramma da parte dei Comitati alle Società per renderle edotte dei provvedimenti disciplinari che le riguardano é infatti soltanto un atto di cortesia e non può invalidare o superare l'operatività della presunzione assoluta stabilita dalle richiamate disposizioni dell' Ordinamento Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Club Juventus John Charles di Augusta (Siracusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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