F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. AGORA S. RITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGORA S. RITA/COLLEFERRO CALCIO DELL’8.12.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 20.1 .2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. AGORA S. RITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
AGORA S. RITA/COLLEFERRO CALCIO DELL'8.12.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com.
Uff. n. 30 del 20.1 .2000)
Con riferimento all'appello proposto dal G.S. Agora S. Rita avverso la decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica (C.U. n. 30 del 20 gennaio 2000) che aveva deliberato a suo carico la punizione sportiva
della perdita per 0-2 della gara disputata l'8.12.1999 con il Colleferro Calcio, per la partecipazione
del calciatore Migliorini Marco in posizione irregolare perché squalificato, unico motivo da
prendere in esame è quello relativo alla dedotta mancata conoscenza della giornata di squalifica che
era stata inflitta al calciatore medesimo.
Non è infatti oggetto di contestazione il fatto che il Migliorini Marco, benché squalificato
per una giornata, con C.U. n. 22 del 7.12.1999, sia stato impiegato quale guardalinee nella gara
disputatasi il 9.12.1999 fra l'Agora S. Rita ed il Colleferro Calcio.
È altrettanto pacifico che detto impiego irregolare, che implica, a norma del Codice di
Giustizia Sportiva, la sanzione della perdita della gara, sia stato tempestivamente e ritualmente
eccepito dalla società che vi aveva interesse.
Oppone la società ricorrente di avere agito in perfetta buona fede e nella consapevolezza che
il calciatore non tosse stato raggiunto da alcun provvedimento disciplinare, in quanto essa società,
aderendo all'invito formulato dal Comitato Regionale con il Comunicato n. 21 del 3 dicembre 1999,
aveva chiesto ed ottenuto "via filo" notizie circa i provvedimenti disciplinari assunti nella seduta di
"martedì 7 dicembre 1999" ed era stata informata che oltre alla squalifica del calciatore Casale
Daniele nessun altro provvedimento disciplinare aveva interessato i propri tesserati.
Questa Commissione non mette in dubbio il fatto che vi sia stata una notizia errata via
telefono, in quanto in effetti l'impiego di un calciatore squalificato con funzione di guardalinee
anziché di calciatore fa dedurre la mancanza d'interesse ad eludere la squalifica. Ma tutto ciò non
può neutralizzare gli effetti della norma (articolo 12 comma 11 C.G.S.) che detta una presunzione
assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari con riferimento esclusivo alla data di
pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
Nel caso di specie, questo tu pubblicato il 7.12.1999 e quindi prima, sia pure di un
giorno, della disputa della gara e, quindi, dell'impiego irregolare del calciatore squalificato.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Agora
S. Rita di Latina e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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