F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MUGNANO/MONTORO INFERIORE DEL 24.10.1999 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MUGNANO/MONTORO INFERIORE DEL 24.10.1999 (Delibera della Com- missione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000)
La Polisportiva Mugnano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania avverso l'omologazione della gara Mugnano/Montoro Interiore
disputata per il Campionato di 1a Categoria, Girone "E", il 24.10.1999 e terminata con il punteggio
di 0 - 1 per la squadra ospite. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella
predetta gara il calciatore D'Ambrosio Nicola in posizione irregolare, in quanto questi risultava
gravato da squalifica irrogatagli nella precedente stagione sportiva 1998/1999 nel Campionato
Regionale di Attività Mista non scontata in quanto detto campionato si era concluso.
La Polisportiva Montoro Inferiore controdeduceva che le squalifiche subite in una
precedente stagione sportiva, in base all'att. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, devono
essere scontate nelle gare della prima squadra "soltanto nell'ipotesi che il calciatore abbia cambiato
società", evenienza, questa, che non si attagliava al caso risultando il D'Ambrosio un suo tesserato
sia nella precedente che nella corrente stagione sportiva.
La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51
del 20 gennaio 2000, accoglieva il reclamo della Polisportiva Mugnano e irrogava alla Polisportiva
Montoro Inferiore la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2,
in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare rilevava che, pur dovendosi condividere la tesi prospettata
dalla Polisportiva Montoro Inferiore in ordine alla interpretazione dall'art. 12, comma 6, del Codice
di Giustizia Sportiva, tuttavia, nella specie, in base alla circolare della Lega Nazionale Dilettanti n.
4 del 3.9.1993 (pubblicata più volte dal Comitato Regionale Campania e da ultimo sul Comunicato
Ufficiale del 3.7.1999), un calciatore squalificato nella stagione sportiva precedente in una gara del
Campionato Juniores pub scontare tale squalifica nello stesso campionato solo a condizione che
rientri anche nella stagione successiva nei limiti di età stabiliti per la categoria. II D'Ambrosio,
invece, classe 1980, in quanto fuori quota nella stagione 1999/2000, era tenuto a scontare la
squalifica in gare della prima squadra e, pertanto, non era legittimato a partecipare alla gara in
contestazione.
Avverso la predetta decisione propone appello la Polisportiva Montoro Inferiore,
riproponendo le tesi difensive già prospettate davanti alla Commissione Disciplinare.
La decisione appellata deve essere confermata nelle sue conclusioni con una motivazione
che dia maggiormente conto della infondatezza delle deduzioni dell'appellante. L'appellante nel
pregresso grado di giudizio ha sostenuto che la sanzione non scontata nella precedente stagione
sportiva deve essere scontata in prima squadra solo nell'eventualità che il calciatore abbia cambiato
società nella nuova stagione.
Tale tesi, ribadita in appello, è evidentemente erronea. Uno dei principi basilari del sistema
sanzionatorio relativo alle squalifiche dei calciatori è che le squalifiche non scontate in una stagione
sportiva devono in ogni caso essere scontate nella stagione successiva. L' art. 12, comma 3, primo
alinea, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, dispone: "le sanzioni di squalifica o di inibizione, a
chiunque inflitte, che non possono essere scontate nella annata in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive." La
disposizione, raccordata con il comma 3 dello stesso art. 12, per il quale "il calciatore colpito da
squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra
per la quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento",
comporta che il calciatore, al quale residui una squalifica non scontata nel campionato in cui gli è
stata irrogata (in quanto, come nel caso in esame, il campionato è giunto a conclusione),
debbascontare la sanzione nello stesso campionato della stagione successiva.
Ciò, peraltro, sempre che il calciatore possa prendere parte a detto campionato, in quanto
rientri tuttora nella categoria di calciatori al quale il campionato è riservato. Se, invece, il calciatore
non può più prendere Parte a detto campionato, la squalifica, che comunque deve essere espiata,
giusta il comma 6 dell'art. 12 sopra riportato, non potrà che essere scontata nelle gare ufficiali alle
quali partecipa la prima squadra della società di appartenenza. II silenzio della normativa sulle
squalifiche relative ai calciatori che cambiano di categoria non può che risolversi con tali
conclusioni, stante il principio per cui le sanzioni devono comunque essere scontate.
La disposizione di cui all'ultimo alinea del comma 6 dall'art. 12, alla quale si richiama
l'appellante (per la quale "nel caso in cui un calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia
cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione di squalifica o di inibizione, in deroga
a quanto previsto nel precedente comma 3, viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza"), disciplina la diversa e specifica
fattispecie del calciatore che debba ancora scontare una sanzione e che cambi società, anche nel
corso della stessa stagione, per la quale il Legislatore Federale ha ritenuto di apportare una deroga
al principio secondo cui le squalifiche si scontano nelle gare ufficiali della squadra per la quale è
avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio, individuando egli stesso le
gare in cui la sanzione deve essere scontata.
Tale disposizione disciplina, dunque, una fattispecie particolare e non costituisce affatto,
contrariamente all'assunto dall'appellante, l'unico caso in cui la sanzione non espiata nelle gare
ufficiali della squadra in cui è stata commessa l'infrazione deve essere scontata nelle gare ufficiali
della prima squadra.
Da quanto precede consegue che, nel caso in esame, il Tozzi che non ha scontato la sanzione
nel campionato in cui gli é stata irrogata, non potendo scontare la squalifica nella successiva
stagione 1999/2000 in campionati riservati alla Categoria Juniores, in quanto aveva superato l'età
stabilita per tale categoria di calciatori (i "fuori quota" non appartengono a tale categoria, ma sono
calciatori che pur non avendo l'età stabilita per questa possono prendere parte a gare ad essa
riservate in via eccezionale e in uno stretto numero stabilito dalle disposizioni federali), avrebbe
dovuto scontare la sanzione residua nelle gare ufficiali della prima squadra, militante nel
Campionato di 1a Categoria.
Ne consegue che il Tozzi è stato schierato in posizione irregolare nella gara
Mugnano/Montoro Interiore e che quindi esattamente la Polisportiva Montoro Inferiore è stata
sanzionata dalla Commissione Disciplinare con la punizione sportiva della perdita di detta gara con
il punteggio di 0-2, in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
L'appello della Polisportiva Montoro Interiore, in conclusione, va respinto.
La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Montoro
Inferiore di Montoro Inferiore (Avellino) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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