F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ALBULA AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE VILLANOVA CALCIO/ALBULA DEL 18.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 44 del 27.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA DI
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE VILLANOVA CALCIO/ALBULA DEL
18.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com.
Uff. n. 44 del 27.1.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, (Com. Uff. n. 44 del 27
gennaio 2000) ha comminato alla A.S. Albula la punizione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara
Villanova/Albula del 18.12.1999, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Vllanova. II
Giudice di secondo grado ha accertato che il calciatore Palmieri Gabriele ha partecipato alla
suddetta gara in posizione di irregolare tesseramento.
L'A.S. Albula propone ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare
invocando, sostanzialmente, un errore di fatto, concernente la data del tesseramento.
Le argomentazioni e gli elementi portati a sostegno del ricorso si fondano sulla
constatazione, nel documento recante la richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento
del calciatore Palmieri Gabriele, di una sovrapposizione delle date del timbro di accettazione del
documento presso il competente ufficio federale; si registrerebbe, tosi, un errore di fatto commesso
dall'impiegato ricevente in base al quale la data del nuovo tesseramento sarebbe posticipata, nel
documento ufficiale, di un giorno.
II confronto fra il modulo di tesseramento acquisito dall'Ufficio Tesseramento del Comitato
agli atti in sede di Commissione Disciplinare e quello prodotto dalla ricorrente mostra, solo in
quest'ultima copia, una sovrapposizione di date nel timbro attestante la data dell'aggiornamento
della posizione di tesseramento, ove peraltro la data del 17.12.1999 risulta annullata con un tratto a
penna. In ogni caso, gli atti ufficiali comprovano quale data effettiva nella quale il Comitato
competente ha ricevuta la richiesta di tesseramento quella del 18.12.1999.
Non essendo provato l'errore di fatto nel quale sarebbe incorso il competente Comitato, resta
accertato dagli atti ufficiali che la società ha depositato la richiesta di tesseramento presso il
Comitato Regionale Lazio in data 18.12.1999 e non aveva, quindi, il calciatore titolo per partecipare
alla gara oggetto dell'appello che si è disputata nello stesso giorno.
Resta persuasiva e operante, quindi, la valutazione compiuta dalla Commissione
Disciplinare che richiama gli articoli 39 comma S e 61 comma 5 delle N.O.I.F.; norme, in virtù
delle quali il calciatore può prendere legittimamente parte alla gara che si svolge il giorno
successivo alla data del suo tesseramento e non a quella che si disputa nello stesso giorno.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Albula di
Tivoli (Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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