F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CICONIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/CICONIA CALCIO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CICONIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTECCHIO/CICONIA CALCIO DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)
All'esito della gara Montecchio/Ciconia, disputata il 21.11.1999 nell'ambito del Campionato
di 2a Categoria del Comitato Regionale Umbria e terminata col punteggio di 1 a 2, il Club Sportivo
Montecchio proponeva rituale reclamo; adduceva che l'Arbitro non aveva fatto giocare per intero i
quattro minuti del recupero da lui concesso, fischiando la fine dell'incontro con un minuto e
trentadue secondi di anticipo.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 23 del 9 dicembre 1999, nel rilevare che l'Arbitro, accortosi dell'errore, aveva proposto ai
dirigenti del C.S. Montecchio di riprendere il gioco ricevendone però un rifiuto, addebitava alla
società reclamante la responsabilità della mancata effettuazione dell'intero recupero e rigettava
pertanto il reclamo, infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda per lire 100.000.
Tale decisione veniva però totalmente riformata dalla competente Commissione Disciplinare, adita
dal C.S. Montecchio, che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 20 gennaio 2000, ordinava
la ripetizione della gara.
Propone appello l'A.S. Ciconia Calcio, invocando il ripristino della decisione del Giudice
Sportivo.
La C.A.F. ritiene che il gravame non abbia fondamento.
Ed invero risulta agli atti che l'Arbitro ebbe ad avvedersi dell'errore solo su segnalazione dei
dirigenti del C.S. Montecchio e che la sua proposta di riprendere l'incontro fu fatta dopo un certo
lasso di tempo, quando già alcuni atleti avevano raggiunto gli spogliatoi. In proposito lo stesso
Direttore di gara non ha accertato la ricorrenza degli estremi richiesti per la ripresa del gioco,
sicché, mentre è certa la chiusura anticipata dell'incontro per sua decisione, non appare addebitabile
in via oggettiva al Montecchio la mancata effettuazione dell'intero recupero.
L'impugnata decisione va quindi confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Ciconia Calcio
di Orvieto (Terni) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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