F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MORRO D’ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MORRO D’ORO/SANT’EGIDIESE DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 32 del 13.1 .2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MORRO D'ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MORRO D'ORO/SANT'EGIDIESE DEL 21.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 32 del 13.1 .2000)
Con reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Abruzzo, l'A.S. Santegidiese chiedeva che venisse inflitta all'A.S. Morto D'Oro la punizione
sportiva della perdita della gara Morro D'Oro/Santegidiese del 21.11.1999, valida per il Campionato
di Eccellenza, in quanto la stessa Morro D'Oro aveva schierato in campo il calciatore De Nicola
Ercole, inibito tino al 28.11 .2000, come da C.U. n. 20 del 10.11.2000 del Comitato Provinciale di
Teramo.
L'A.S. Morto D'Oro, nelle sue controdeduzioni, rilevava che effettivamente il calciatore De
Nicola era stato inibito fino al 28.11.2000, tanto che nella successiva gara del 14.11 non era stato
impiegato, ma, avendo ricevuto in data 20.11.1999 la nota a firma del Presidente del Comitato
Provinciale di Teramo, con la quale si informava dell'avvenuta revoca del provvedimento
disciplinare nei confronti dello stesso De Nicola, aveva ritenuto in perfetta buona fede che questi
potesse legittimamente prendere parte alla gara del 21.11.1999.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 13 gennaio 2000,
ritenendo che la posizione del calciatore doveva ritenersi irregolare in quanto, al momento della
disputa della gara non era ancora stato pubblicato sul comunicato ufficiale il provvedimento di
revoca, poi effettivamente pubblicato sul C.U. n. 10 del 24.11.1999, accoglieva il reclamo e
infliggeva all'A.S. Morto D'Oro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Morto D'Oro, deducendo di essersi
attenuta alle decisioni degli organi sportivi e che la decisione con la quale il Giudice Sportivo aveva
revocato il provvedimento disciplinare della squalifica doveva ritenersi valido ed efficace
indipendentemente dalla sua pubblicazione Chiedeva pertanto, in via principale, l'annullamento
della decisione di primo grado e il ripristino del risultato acquisito sul campo e, in via subordinata,
la ripetizione dell'incontro.
II reclamo è fondato e va accolto.
Invero, è principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi
spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui
comunicati ufficiali. Tale principio si fonda sul combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 2, delle
N.O.I.F. e dell'art. 5 C.G.S., per cui le suddette forme si sostanziano o nella conoscenza presuntiva
del comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo o, nei casi espressamente previsti, nella
comunicazione diretta della decisione alle parti interessate.
La costante e univoca giurisprudenza in materia ha tuttavia applicato rigorosamente il
principio in questione con riferimento diretto alle ipotesi di sanzioni inflitte a tesserati o società, che
devono presumersi comunque per conosciute, ai fini della loro decorrenza, dalla data di
pubblicazione sui comunicati ufficiali.
In proposito si rileva che l'art. 12 comma 2 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni
che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione
(art. 36 comma 2°) e di quelli per i quali è prevista comunicazione diretta (art. 12, comma 11). In
questi casi, quindi, la presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti non può mai essere
superata e, in ogni caso, dalla pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale decorre, per espressa
previsione normativa, l'efficacia dei provvedimenti stessi.
II caso in esame presenta, invece, connotati del tutto peculiari.
Non si è trattato, infatti, di una decisione che irrogava sanzioni disciplinari ovvero che
accoglieva o rigettava reclami circa la regolarità di gare, per cui sussisteva l'esigenza di tutela di
eventuali parti controinteressate, e la decorrenza non poteva che decorrere dalla pubblicazione sul
comunicato ufficiale.
Nel caso in specie il Giudice Sportivo, a seguito di un supplemento di referto, ha annullato
la precedente decisione di squalifica del calciatore del Morro D'Oro, che quindi non poteva più
spiegare alcun effetto dalla data della delibera, a prescindere dalla pubblicazione sul comunicato
ufficiale.
Avendo la Società avuto comunicazione ufficiale dell'annullamento della squalifica con nota
del Presidente del Comitato Provinciale di Teramo in data 19.11.1999, la posizione del calciatore Di
Nicola, in occasione della gara del 21.11.1999, deve pertanto ritenersi regolare.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.
Morto D'Oro di Morro D'Oro (Teramo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-
1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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