F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB ROVELLASCA 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES ROVELLASCA 1910/LORA LIPOMO DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 13.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORT CLUB ROVELLASCA 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES ROVELLASCA 1910/LORA LIPOMO DEL 20.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 13.1.2000) Lo S.C. Rovellasca 1910 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regione Lombardia (Com. Uff. n. 24 del t 3 gennaio 2000), che gli ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara di cui è causa per 0 a 2 sulla base della presunta partecipazione alla stessa gara del calciatore Rossi Mattia che risultava squalificato e, quindi, privo del diritto di partecipare alla gara, deducendo che il calciatore, seppur iscritto nella distinta gara, non vi ha partecipato. L'appello è fondato e va accolto. L'esame degli atti ufficiali relativi alla gara Rovellasca/Lora Lipomo del 20.11.1999 conduce ad accogliere la ricostruzione del fatto nei termini prospettati dalla società ricorrente in virtù dei quali si registra che il calciatore Rossi Mattia non ha effettivamente partecipato alla gara di cui ò causa, pur risultando iscritto nella "distinta di gara" del 20.11.1999. In base alla costante giurisprudenza di questa C.A.F. la presenza di un calciatore in campo senza titolo a prendere parte alla gara influisce sulla regolarità di questa solo se egli vi partecipa agonisticamente, mentre la sua presenza passiva non ha alcun effetto, non avendo apportato alcun contributo allo svolgimento della competizione. Pertanto la semplice indicazione di tale calciatore sulla distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non ha alcuna incidenza ai fini della regolarità della partita. Resta, ovviamente, operante la squalifica precedentemente inflitta al calciatore Rossi Mattia, che potrà partecipare a gare solo dopo aver effettivamente scontata la sanzione inflittagli. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dallo Sport Club Rovellasca 1910 di Rovellasca (Como), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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