F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VITERBESE CALCIO 90 DI VITERBO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCO DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 172/C del 28.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. VITERBESE CALCIO 90 DI VITERBO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCO DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 172/C del 28.2.2000) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 163/C del 16 febbraio 2000, infliggeva al calciatore Baiocco Davide dall'U.S. Viterbese Calcio 90, in relazione ai fatti avvenuti al termine della partita Ancona/Viterbese del 14.2.2000, la sanzione della squalifica per due giornate di gara, avendo questi colpito con uno sputo il dirigente accompagnatore della Società Ancona Calcio. Avverso questa decisione proponeva reclamo l'U.S. Viterbese Calcio 90, deducendo che l'episodio era avvenuto a seguito di un comportamento provocatorio del dirigente dell'Ancona, che aveva apostrofato il calciatore Baiocco con frasi offensive e immediatamente dopo che lo stesso calciatore era stato aggredito con pugni e schiaffi da parte di due calciatori dell'Ancona. La Commissione Disciplinare, ritenuto che mancava la prova circa le presunte frasi offensive pronunciate dal dirigente dell'Ancona e che l'aggressione del Baiocco era successiva all'episodio contestato, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 172/C del 28 febbraio 2000). Contro quest'ultima decisione propone appello l'U.S. Viterbese Calcio 90, deducendo che lo sputo indirizzato al dirigente dell'Ancona era stata una reazione del calciatore Baiocco, giustificata dalle percosse ricevute e dalle frasi volgari rivoltegli dal dirigente stesso. Chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta ad una giornata di gara. II ricorso è infondato. La ricostruzione dei fatti offerta dalla Società reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e nel supplemento dell'Assistente dell'Arbitro. Riferisce quest'ultimo che, allorché il calciatore della Viterbese aveva rivolto uno sputo al dirigente dell'Ancona, egli si trovava ad una distanza di circa 10 metri e che non aveva potuto percepire "alcuna parola specifica". Difetta pertanto qualsiasi riscontro probatorio in ordine alle pretese ingiurie che avrebbero giustificato, sotto il profilo della provocazione, il gesto altamente offensivo (lo sputo) rivolto al dirigente della squadra avversaria. Lo stesso Assistente dell'Arbitro ha precisato, nel rapporto allegato agli aHi e nelle dichiarazioni rese alla Commissione Disciplinare, che, al momento in cui il Baiocco si avvicinava al dirigente dell'Ancona non mostrava in testa alcun segno di contusione o ferita. Le ferite effettivamente riscontrate dall'Arbitro nello spogliatoio, a causa dell'aggressione subita dal Baiocco, con tutta evidenza non possono quindi che essere state prodotte in un momento successivo a quello dell'episodio in questione. Mancando pertanto un nesso di causalità diretto ira le ferite riportate e il fatto contestato, il comportamento del Baiocco allo stato non appare in alcun modo giustificato e non vi sono elementi per una riduzione della sanzione inflitta che appare del tutto congrua in relazione alla gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Viterbese Calcio 90 di Viterbo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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