F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO GRUPPO TI/VAIRANO SCALO DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO GRUPPO TI/VAIRANO SCALO DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 2 dicembre 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, avendo accertato che, nel corso della gara Calcio Gruppo TI/Vairano Scalo, disputata il 28.11.1999 per il Campionato di Promozione, la società ospitante aveva violato l'obbligo di schierare almeno due calciatori nati nel 1981 (sostituendo uno dei due con altro calciatore, nato nel 1978), applicava il disposto dall'art. 7 comma S C.G.S., assegnando gara vinta all'U.S. Vairano Scalo. Su reclamo della società Calcio Gruppo TI, la Commissione Disciplinare confermava tale decisione, come da C.U. n. 53 del 27 gennaio 2000. Avverso tale pronuncia si rivolge a questa Commissione d'Appello la società Calcio Gruppo TI, sostenendo che la sostituzione (peraltro avvenuta a seguito di errata esposizione del cartello indicatore, mostrato capovolto) aveva avuto durata brevissima e non aveva dispiegato alcuna influenza sull'esito della gara, che pertanto chiedeva fosse omologata col risultato acquisito sul campo. L'appello è infondato. L'obbligo di schierare, per tutta la durata della gara, almeno due calciatori nati nell'anno 1981 (pacificamente violato nella fattispecie) ha carattere formale e attiene alla regolarità di svolgimento della gara stessa, indipendentemente dalla durata della violazione (che, peraltro, qui si è protratta per alcuni minuti). E pertanto appare corretta la decisione impugnata, indipendentemente dalle ragioni che determinarono l'infrazione esaminata e dalla dedotta (ma irrilevante) buona fede dell'appellante. Deve incamerarsi la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Calcio Gruppo TI di Nola (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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