F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO GRUPPO TI/VAIRANO SCALO DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CALCIO GRUPPO TI/VAIRANO SCALO DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 2 dicembre 1999, il Giudice Sportivo presso il
Comitato Regionale Campania, avendo accertato che, nel corso della gara Calcio Gruppo
TI/Vairano Scalo, disputata il 28.11.1999 per il Campionato di Promozione, la società ospitante
aveva violato l'obbligo di schierare almeno due calciatori nati nel 1981 (sostituendo uno dei due con
altro calciatore, nato nel 1978), applicava il disposto dall'art. 7 comma S C.G.S., assegnando gara
vinta all'U.S. Vairano Scalo.
Su reclamo della società Calcio Gruppo TI, la Commissione Disciplinare confermava tale
decisione, come da C.U. n. 53 del 27 gennaio 2000.
Avverso tale pronuncia si rivolge a questa Commissione d'Appello la società Calcio Gruppo
TI, sostenendo che la sostituzione (peraltro avvenuta a seguito di errata esposizione del cartello
indicatore, mostrato capovolto) aveva avuto durata brevissima e non aveva dispiegato alcuna
influenza sull'esito della gara, che pertanto chiedeva fosse omologata col risultato acquisito sul
campo.
L'appello è infondato.
L'obbligo di schierare, per tutta la durata della gara, almeno due calciatori nati nell'anno
1981 (pacificamente violato nella fattispecie) ha carattere formale e attiene alla regolarità di
svolgimento della gara stessa, indipendentemente dalla durata della violazione (che, peraltro, qui si
è protratta per alcuni minuti). E pertanto appare corretta la decisione impugnata, indipendentemente
dalle ragioni che determinarono l'infrazione esaminata e dalla dedotta (ma irrilevante) buona fede
dell'appellante.
Deve incamerarsi la tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Calcio Gruppo TI di
Nola (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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