F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. BARTOLOMEO AVVERSO LA SAHZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO PER PARTECIPAZIONE A N. 2 GARE DEL CALCIATORE TRENTIN ROBERTO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 3.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. BARTOLOMEO AVVERSO LA SAHZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO PER PARTECIPAZIONE A N. 2 GARE DEL CALCIATORE TRENTIN ROBERTO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 3.2.2000) II G.S. S. Bartolomeo ha proposto appello avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti nella classifica della stagione sportiva in corso, per la partecipazione a due gare del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del calciatore Trentin Roberto in posizione irregolare in quanto già tesserato con altra società (USO Urago Mella), inflittagli dal competente Giudice Sportivo di 2° Grado (C.U. n. 26 del 3 febbraio 2000), a seguito di deferimento da pane del Presidente del succitato Comitato Regionale Lombardia. L'appellante, protestando la propria buona fede, chiede la riduzione della punizione. Rileva il Collegio che la delibera impugnata ha preso in esame ogni aspetto della vicenda ed è giunta, con ampia e convincente motivazione, a conclusioni che appaiono del tutto condivisibili. È fuori discussione la posizione irregolare del Trentin negli incontri disputati dalla società G.S. San Bartolomeo il 30 ottobre e il 6 novembre 1999, conclusisi entrambi con la vittoria della reclamante; orbene, una volta divenuta inapplicabile la punizione sportiva della perdita della gara, il criterio sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, quello cioè di infliggere la penalizzazione di tre punti in classifica in caso di vittoria della società che abbia impiegato un calciatore in posizione irregolare, appare del tutto congruo e adeguato all'infrazione commessa. La generica protesta di asserita buona fede avanzata dall'appellante non merita accoglimento, sicché il gravame deve essere respinto, con il conseguente ordine di incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. S. Bartolomeo di Brescia e dispone l'incameramento della tassa versata.
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