F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ERIDANIA ALMA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL MONCALIERI/ERIDANIA ALMA CALCIO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 32 del 27.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. ERIDANIA ALMA CALCIO AVVERSO DECISIONI
SEGUITO GARA REAL MONCALIERI/ERIDANIA ALMA CALCIO DEL 5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta -
Com. Uff. n. 32 del 27.1.2000)
La Pol. Eridania Alma Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, di
cui al C.U. n. 32 del 27 gennaio 2000, con la quale è stato respinto il proprio reclamo. restando tosi
confermate, tra le altre, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale dì
Torino, di cui al C.U. n. 19 del 16 dicembre 1999, ai calciatori Giolitti Davide (squalifica fino al
31.12.2004), Bondi Marco, Gallo Giovanni e Ripa Michele (squalifica fino al 31.3.2000), a seguito
dei fatti accaduti in occasione della gara Real Moncalieri/Eridania Alma Calcio del 5.12.1999,
valevole per il Campionato di 2a Categoria.
La ricorrente riconosce l'esattezza del giudizio dei precedenti organi giudicanti per quel che
riguarda i calciatori Serra Francesco e Vincenzo Razzano, squalificati entrambi fino al 31.12.2004,
mentre insiste nella richiesta di totale modifica della decisione stessa nei confronti del calciatore
Giolitti Davide ritenuto del tutto estraneo ai fatti. Chiede inoltre una congrua riduzione delle
sanzioni inflitte agli altri calciatori Bondi Marco, Ripa Michele e Gallo Giovanni.
Rileva questa Commissione che il referto arbitrale ed il dettagliato supplemento di rapporto
riportano dettagliatamente le singole condotte dei calciatori e del dirigente coinvolti nella
aggressione ai danni dell'Arbitro, onde non possono formularsi dubbi né sulla identificazione dei
responsabili, né sulla effettiva entità degli atti violenti (i cui esiti sono confermati dal Certificato
medico del Pronto Soccorso del Presidio Sanitario Gradenigo di Torino) singolarmente posti in
essere. Resta quindi accertato che il calciatore Giolitti Davide, capitano, colpiva l'Arbitro, ormai
caduto a terra, per i colpi infertigli dal Razzano e dal Serra, "... con calci al gluteo destro usando i
tacchetti con l'intento di tarmi male e provocandomi intenso dolore", e che i calciatori Bondì, Gallo
e Ripa avevano "... continuato a circondare minacciosamente il direttore di gara, offendendolo,
insultandolo e tentando di colpirlo, trattenuti a stento dai giocatori e dirigenti della Società
ospitante..."
Alla luce di quanto sopra, le sanzioni appaiono congruamente commisurate alla gravità dei
fatti, onde il ricorso deve essere totalmente rigettato.
Per questi motivi la C.A.F. respinge cappello come sopra proposto dalla Pol. Eridania Alma
Calcio di Torino e dispone incamerarsi la tassa versata.
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