F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ERIDANIA ALMA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL MONCALIERI/ERIDANIA ALMA CALCIO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 32 del 27.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ERIDANIA ALMA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL MONCALIERI/ERIDANIA ALMA CALCIO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 32 del 27.1.2000) La Pol. Eridania Alma Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, di cui al C.U. n. 32 del 27 gennaio 2000, con la quale è stato respinto il proprio reclamo. restando tosi confermate, tra le altre, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale dì Torino, di cui al C.U. n. 19 del 16 dicembre 1999, ai calciatori Giolitti Davide (squalifica fino al 31.12.2004), Bondi Marco, Gallo Giovanni e Ripa Michele (squalifica fino al 31.3.2000), a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara Real Moncalieri/Eridania Alma Calcio del 5.12.1999, valevole per il Campionato di 2a Categoria. La ricorrente riconosce l'esattezza del giudizio dei precedenti organi giudicanti per quel che riguarda i calciatori Serra Francesco e Vincenzo Razzano, squalificati entrambi fino al 31.12.2004, mentre insiste nella richiesta di totale modifica della decisione stessa nei confronti del calciatore Giolitti Davide ritenuto del tutto estraneo ai fatti. Chiede inoltre una congrua riduzione delle sanzioni inflitte agli altri calciatori Bondi Marco, Ripa Michele e Gallo Giovanni. Rileva questa Commissione che il referto arbitrale ed il dettagliato supplemento di rapporto riportano dettagliatamente le singole condotte dei calciatori e del dirigente coinvolti nella aggressione ai danni dell'Arbitro, onde non possono formularsi dubbi né sulla identificazione dei responsabili, né sulla effettiva entità degli atti violenti (i cui esiti sono confermati dal Certificato medico del Pronto Soccorso del Presidio Sanitario Gradenigo di Torino) singolarmente posti in essere. Resta quindi accertato che il calciatore Giolitti Davide, capitano, colpiva l'Arbitro, ormai caduto a terra, per i colpi infertigli dal Razzano e dal Serra, "... con calci al gluteo destro usando i tacchetti con l'intento di tarmi male e provocandomi intenso dolore", e che i calciatori Bondì, Gallo e Ripa avevano "... continuato a circondare minacciosamente il direttore di gara, offendendolo, insultandolo e tentando di colpirlo, trattenuti a stento dai giocatori e dirigenti della Società ospitante..." Alla luce di quanto sopra, le sanzioni appaiono congruamente commisurate alla gravità dei fatti, onde il ricorso deve essere totalmente rigettato. Per questi motivi la C.A.F. respinge cappello come sopra proposto dalla Pol. Eridania Alma Calcio di Torino e dispone incamerarsi la tassa versata.
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