F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI LALLIO CALCIO/CAPRINO CALCIO DEL 17.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 25 del 27.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI LALLIO CALCIO/CAPRINO CALCIO DEL 17.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 25 del 27.1.2000) II giorno 17.10.1999 si disputava la gara Lallio Calcio/Caprino Calcio valida per il Campionato Allievi del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. AI 42' minuto del secondo tempo, come risultava dagli atti ufficiali, l'A.S. Caprino Calcio, che conduceva l'incontro sul punteggio di 4-0, procedeva alla sostituzione di un sesto calciatore. A seguito del reclamo proposto dalla Pol. Lallio Calcio, il competente Giudice Sportivo infliggeva all'A.S. Caprino Calcio la sanzione sportiva delta perdita della gara col il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 10 del 21 ottobre 1999) e tale decisione veniva confermata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 25 del 27 gennaio 2000) investito del reclamo proposto dalla società punita. Questa ha avanzato appello alla C.A.F. e, ribadite le argomentazioni svolte nella precedente fase, ha assunto le conclusioni di seguito esaminate. In via preliminare l'appellante chiede che sia dichiarato inammissibile il reclamo della Polisportiva Lallio per la violazione delle formalità procedurali di cui all'att. 23 nn. 9 e 10 C.G.S., stante il mancato versamento della tassa prescritta. La doglianza é priva di pregio. Secondo l'art. 23 n. 9 C.G.S., nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società); ciò significa che la tassa non deve necessariamente "accompagnare" il reclamo, quando questo sia proposto da una società, ma può essere corrisposta mediante addebito sul conto intrattenuto dalla stessa con l'organizzazione federale. Tale operazione non compete, ovviamente, alla società reclamante, sicché può accadere che il ricorso venga esaminato quando ancora non risulti perfezionata l'operazione di addebito della tassa, della quale comunque nella fattispecie in esame sarebbe stata disposta le restituzione, in ossequio al n. 15 dello stesso art. 23, stante l'accoglimento del reclamo. In sostanza, le operazioni di addebito e di successivo accredito (ovvero incameramento) della tassa (si ripete, nel caso di reclamo proposto da società) sono demandate agli organismi federali con i quali la società interessata intrattiene rapporto e non possono quindi ascriversi alla stessa eventuali ritardi e/o irregolarità degli uffici preposti. Nel merito l'appellante, protestando la propria assoluta buona fede e sottolineando la totale irrilevanza, ai fini del risultato già ampiamente acquisito, della sesta sostituzione disposta nei minuti di recupero della gara, chiede la riforma della delibera impugnata e la conseguente omologazione del risultato dell'incontro. Sul punto il Collegio non può che ribadire il giudizio espresso dai primi giudici. Le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica non consentono deroghe: le società nel corso delle gare ufficiali hanno la facoltà di sostituire cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Né vale prosperiate una pretesa "corresponsabilità" dell'Arbitro per avere consentito la sesta sostituzione; in proposito è bene sottolineare che all'Arbitro non compete il sindacato delle scelte operate dalla società in materie, quale la sostituzione di calciatori, demandate alla discrezionalità delle squadre contendenti. Con l'ultimo motivo l'appellante chiede che le venga inflitta una sanzione meno gravosa della punizione sportiva della perdita della gara; ciò non é consentito dal preciso dettato regolamentare, che non offre spazio a discrezionalità nella determinazione della pena. In conclusione, il gravame deve essere rigettato; dal che consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Caprino Calcio di Caprino Bergamasco (Bergamo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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