F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIA/VENAFRO DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff(. n. 45 del 21.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SAN GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA COPPA ITALIA DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIA/VENAFRO DEL
15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com.
Uff(. n. 45 del 21.2.2000)
L'Arbitro della gara San Giorgio Collatia/Venafro, semifinale della Coppa Italia Dilettanti
disputata il 15.12.1999 e terminata con il risultato di 2 - 0 per la squadra di casa, riferiva nel suo
referto che al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco rilevava
che il calciatore Borromeo Cristian dell' U.S. Venafro era caduto dolorante perché colpito con un
calcio al polpaccio destro sferratogli da persona proveniente dall'esterno del campo di gioco, che
individuava nel calciatore Pazienza Luigi della U.S. San Giorgio Collatia, squalificato e pertanto
solo spettatore della gara.
Riferiva ancora il Direttore di gara che, per quanto accaduto, un dirigente dell' U.S. Venafro
gli comunicava che il calciatore colpito non era in condizioni di riprendere la gara. II Borromeo
veniva sostituito da altro calciatore.
II fatto veniva riportato anche nel cappono del Commissario di campo presente negli
spogliatoi. II Commissario di campo riferiva in aggiunta che, a seguito dell'aggressione, era nato un
parapiglia che coinvolgeva anche altri calciatori, e che il Borromeo era stato colpito dal Pazienza
non solo con un calcio, ma anche con un pugno allo stomaco.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, labi i rapporti e il reclamo
proposto dalla U.S. Venafro, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23
dicembre 1999, tra altre sanzioni irrogate ai calciatori responsabili dei fatti e alla U.S. San Giorgio
Collatia infliggeva a detta società anche tre punti di penalizzazione, in applicazione dall'art. 7,
comma 1, seconda pane, del Codice di Giustizia Sportiva.
La competente Commissione Disciplinare, adita dall' U.S. San Giorgio Collatia, confermava
la decisione del Giudice Sportivo con pronuncia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 20
gennaio 2000.
L' U.S. San Giorgio Collatia appellava tale pronuncia deducendo vizi della procedura
seguita dalla Commissione Disciplinare in quanto non era stata sentita pur avendone fatto espressa
richiesta, in violazione dall'art. 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: "nei
procedimenti dì seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di
prendere visione o trarre copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi dì rapporto
richiesti dagli organi disciplinari ai fini istruttori', e perché i chiarimenti richiesti al Direttore di gara
e al Commissario di campo erano stati raccolti da un solo componente dell'organo giudicante e non
dal collegio.
La C.A.F., con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 17
febbraio 2000, accoglieva l'appello per violazione dell'art. 26, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva, rimettendo la controversia alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame, in
applicazione dell'art. 27, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare pertanto si pronunciava nuovamente con la decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 21 febbraio 2000.
Con la nuova decisione la Commissione Disciplinare, rilevato che il Pazienza, tesserato come
calciatore per l' U.S. San Giorgio Collatia, non poteva essere considerato alla stregua di un
sostenitore o accompagnatore della predetta società, modificava la precedente pronuncia, con la
quale aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo e quindi l'irrogazione alla società di
appartenenza del Pazienza della penalizzazione di 3 punti, in applicazione dall'art. 7, comma 1,
seconda parte del Codice dì Giustizia Sportiva, e riteneva applicabile alla fattispecie il comma 1,
prima parte, dello stesso art. 7, per il quale: "La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente,
di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne
abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito con la perdita della gara stessa con il punteggio
di 0 - 2 0 con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa
più favorevole". Di conseguenza la Commissione Disciplinare infliggeva a11' U.S. San Giorgio
Collatia la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0 - 2. La
Commissione Disciplinare confermava, peraltro, il proprio precedente deliberato e quindi le offre
sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo.
Appella l' U.S. San Giorgio Collatia per il profilo della decisione attinente alla punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2.
L' appello per tale profilo va accolto.
Esattamente la Commissione Disciplinare ha affermato che il Pazienza, calciatore in forza all' U.S.
San Giorgio Collatia, in quanto tesserato della società, non può essere ritenuto un sostenitore o un
accompagnatore di questa, termini con i quali si indicano i tifosi e, più in generale, altre persone
estranee all'apparato societario che si accompagnano alla squadra, sicché é fuori luogo
l'inquadramento della fattispecie nell' art. 7, comma 1, seconda parte, del Codice di Giustizia
Sportiva ed è giusta, quindi, l'appellata decisione nel punto in cui, modificando la precedente
pronuncia, ha annullato la sanzione della penalizzazione.
La fattispecie, peraltro, ad avviso di questa C.A.F., non può essere inquadrata neppure
nell'ambito di applicabilità della prima parte del comma 1, dell'art. 7 in parola, essendo evidente che
non si è in presenza di "un fatto che abbia influito decisamente sul regolare svolgimento dì una gara
o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione". L'episodio verificatosi negli spogliatoi
nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di gioco ha determinato (in astratto) unicamente
un'alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ad opera di un calciatore dell'altra
squadra, ancorché questi non stesse partecipando alla gara perché squalificato, ma non ha inciso
minimamente sulla prosecuzione della gara che si è conclusa in modo regolare.
Si é quindi fuori dall'ipotesi disciplinata dalla disposizione da ultimo citata il cui presupposto è la
irregolarità della gara in sé considerata o la mancata effettuazione della stessa.
L'unica sanzione disciplinare pertinente all'episodio è quella personale a carico del
responsabile dell'atto di violenza, in quanto tesserato (e il Pazienza è stato squalificato per sei mesi
e quindici giorni) e non la punizione sportiva di perdita della gara a carico della società.
La decisione della Commissione Disciplinare, pertanto, va annullata sul punto con conseguente
ripristino del risultato ottenuto sul campo.
La tassa di reclamo va restituita all'appellante.
Per questi motivi, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto
dall' U.S. San Giorgio Collatia di Chieuti (Foggia), annulla l'impugnata delibera nella pane che
infliggeva alla società appellante la punizione di perdita della suindicata gara per 0 - 2, ripristinando
il risultato di 2 - 0 conseguito in campo, e conferma nel resto. Ordina la restituzione della relativa
tassa.
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