F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.S. ROMA E DEL SIG. DE SANCTIS FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA A QUEST’ULTIMO FINO AL 31.5.2000 IN RELAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI TRE FONTANE/ROMA DEL 9.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 10.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL'A.S. ROMA E DEL SIG. DE SANCTIS FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA A QUEST'ULTIMO FINO AL 31.5.2000 IN RELAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI TRE FONTANE/ROMA DEL 9.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 10.2.2000) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 29 del 13 gennaio 2000, in relazione ad una gara del Campionato Giovanissimi del 9.1.2000, infliggeva a De Sanctis Fabrizio, dirigente accompagnatore dell'A.S. Roma, la sanzione dell'inibizione fino al 31.5.2001, in quanto, espulso per essere entrato sul terreno di giunco, reagiva portandosi verso il Direttore di gara - arbitro donna- rivolgendole espressioni pesantemente offensive; uscito dal campo, si recava nella zona riservata al pubblico da dove, posizionato alle spalle della panchina, continuava ad inveire contro l'Arbitro in termini ingiuriosi per la sua persona, caratterizzati da espressioni triviali e altezzosa arroganza; a fine gara, si presentava davanti allo spogliatoio arbitrale chiedendo la restituzione dei documenti dei calciatori della sua squadra e, avutone un rifiuto per la sua precedente espulsione, profferiva, alla presenza di più persone, espressioni offensive e denigratorie nei confronti dell'organizzazione arbitrale. Avverso tale decisione il De Sanctis ricorreva al Giudice Sportivo di 2° Grado, deducendo che le proteste formulate, motivate da una direzione di gara eccessivamente permissiva e quindi pericolosa per l'incolumità dei ragazzi, erano sempre rimaste, pur nella loro vivacità, nei limiti dell'urbanità e civiltà. In linea di diritto contestava il valore di tonte privilegiata di prova dei referto arbitrale, da un lato sotto il profilo della credibilità, superando il numero di frasi attribuitegli ogni logica e plausibile capacità di memorizzazione, dall'altro sotto quello della efficacia probatoria, non rientrando ira i poteri dell'Arbitro sindacare comportamenti singolarmente individuati da parte di persone presenti in tribuna. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del 10 febbraio 2000, respingeva il reclamo, confermando la sanzione inflitta. Contro quest'ultima decisione propongono gravame l'A.S. Roma ed il Sig. De Sanctis, riproponendo in via principale i motivi di illogicità del referto arbitrale già dedotti in primo grado e, in via subordinata, l'eccessiva onerosità della sanzione inflitta, sia in relazione al comportamento posto in essere, esclusivamente verbale e non violento, sia in relazione ad altre decisioni adottate dalla giustizia sportiva in casi analoghi. I reclami sono parzialmente fondati. Nel merito la decisione impugnata non merita censura. I fatti addebitati al De Sanctis, nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra, trovano pieno e attendibile riscontro nel referto arbitrale, confermato dettagliatamente e coerentemente dallo stesso Arbitro in sede di audizione avanti al Giudice di 2° Grado. II suo comportamento, insistito e reiterato per tutta la durata della gara, con toni particolarmente offensivi nei confronti del Direttore di gara donna, è sicuramente antisportivo e censurabile, oltre che diseducativo, in considerazione del fatto che é stato posto in essere alla presenza di calciatori giovanissimi che dovrebbero trovare nel loro accompagnatore in campo un esempio di correttezza e sportività. La sanzione inflitta, tuttavia, appare sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti sia pure gravi e all'orientamento della giustizia sportiva in casi analoghi di comportamenti offensivi soltanto verbali nei confronti dell'Arbitro. Appare equo pertanto e adeguato alla natura degli addebiti ridurre la sanzione inflitta determinandola in quella dell'inibizione fino al 31.12.2000. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Roma di Roma e dal Sig. De Sanctis Fabrizio, in parziale accoglimento degli stessi, riduce al 31.12.2000 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. De Sanctis Fabrizio. Ordine restituirsi le relative tasse.
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